
L'alluvione in Romagna del maggio 2023 (Ansa)
Roma, 11 marzo 2025 – Ha scatenato molte polemiche, legate soprattutto al costo da sostenere per le imprese, in un periodo tutt’altro che semplice, l’obbligo di sottoscrivere polizze contro le calamità naturali. Alla fine, però, dopo i tanti episodi che si sono registrati su tutto il territorio nazionale, fra cui le alluvioni in Emilia Romagna, si è capito che probabilmente era l’unico modo per salvaguardare le aziende, evitare esborsi enormi alle casse statali, e ridurre anche i tempi per gli indennizzi, per quanto possibile. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 31 marzo 2025, scatterà dunque l’obbligo di sottoscrivere una polizza per tutte le imprese italiane.
Oltre 3 miliardi di perdite da calamità naturali per 278mila imprese
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, che entro il mese dovranno sottoscrivere una polizza che le tuteli da danni diretti ai beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Una recente indagine condotta dall’istituto mUp Research, commissionata dal sito Facile.it, ha rivelato che oltre 278mila micro e piccole imprese a settembre 2024 avevano subito danni da calamità naturali nei 12 mesi precedenti, per un totale di 3 miliardi di euro di perdite. Questo tipo di imprese costituiscono oltre il 90% delle 4,5 milioni di aziende attive sul territorio nazionale. Inoltre, l’indagine ha rilevato che appena il 6,2% delle micro e piccole imprese intervistate ha dichiarato di avere già una polizza contro terremoti, inondazioni, alluvioni, esondazioni e franamenti, cui si aggiunge un 4% che ha una copertura solo parziale.
I costi per sottoscrivere la polizza a Milano, Roma e Palermo
Una simulazione nell’indagine ha messo a confronto tre diverse attività commerciali: ristorante, autofficina e hotel, in altrettante città campione quali Milano, Roma e Palermo. Nel caso del ristorante è stato considerato un immobile da 300.000 euro contenente attrezzatura di valore pari a 100.000 euro; con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione Cat Nat a Milano è pari a 343,50 euro, valore che diventa 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo. Per l’autofficina è stato invece considerato un fabbricato dal valore di 400.000 euro e 200.000 euro di attrezzatura; in questo caso, il costo della polizza se l’attività è ubicata a Milano è pari a 359 euro, diventa 434 euro se a Roma e arriva a 551 euro, invece, a Palermo. Le quotazioni per l’hotel salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un immobile dal valore di 1 milione di euro e attrezzatura per 500.000 euro. La struttura posizionata a Milano deve mettere a budget un costo annuale pari a 703,5 euro, a Roma 720,5 euro, mentre a Palermo 1.033,5 euro. “Ad incidere sul prezzo – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – sono tante variabili. Fra le principali vanno citate, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati, le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta dall’impresa, la collocazione dell’immobile all’interno dell’edificio (distanza da terra in numero di piani) e il capitale assicurato. In ogni caso, si tratta di importi modesti se confrontati con i benefici in caso di danni da calamità naturali”.
Possibili esclusioni ed eccezioni delle polizze
Nell’indagine si sottolinea anche un aspetto molto importante, cioè che molte polizze hanno delle eccezioni, delle franchigie, o comunque dei massimali di indennizzo. Inoltre, la legge non fa riferimento ad alcune calamità, per le quali è consigliabile effettuare ad hoc un’assicurazione, o quantomeno essere a conoscenza del fatto che alcuni fenomeni atmosferici potrebbero causare danni non rimborsabili. Per le polizze Cat Nat, ad esempio, la legge fa riferimento a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre non sono oggetto dell'obbligo altri fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d’aria e bombe d’acqua. Per tutelarsi da questi eventi, qualora si voglia, sarà possibile sottoscrivere delle garanzie accessorie.