Martedì 16 Luglio 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Pensioni per divorziati: quando e a chi spetta la reversibilità

Situazione più complessa rispetto al caso della separazione

REGOLE PER PENSIONI UGUALI PER TUTTI, MA OPERAI VIVONO MENO

REGOLE PER PENSIONI UGUALI PER TUTTI, MA OPERAI VIVONO MENO

Roma, 21 settembre 2023 –  Pensioni, separazioni e divorzi. Dopo il caso della situazione di separazione legale, vediamo in questa puntata quali sono le regole e i criteri che valgono in caso di divorzio. Quali diritti ha il coniuge superstite divorziato rispetto alla pensione del coniuge deceduto? E quali diritti ha il nuovo coniuge, nel caso in cui ci si sia risposati? Vediamo le differenti circostanze.

La pensione per il coniuge divorziato

A differenza che per il caso di separazione, è più complicata la situazione quando ci sia di mezzo il divorzio. Se si è il coniuge superstite divorziato e si riscuote già il cosiddetto assegno divorzile e non ci si è risposata o risposato e neanche l’ex coniuge defunto lo ha fatto, non c’è problema: si potrà chiedere la pensione di cui parliamo, sempreché l’ex coniuge defunto abbia cominciato a lavorare prima del divorzio. Se invece si è il coniuge superstite divorziato e si riceveva già l’assegno divorzile e non ci si è risposata o risposato, ma l’ex coniuge defunto lo ha fatto, allora si dovrà dividere la pensione con il nuovo coniuge dell’ex: sarà il Tribunale, nello specifico, a stabilire la quota spettante come ex e nuovo coniuge superstite, avendo riguardo a diversi aspetti, come la durata del matrimonio, la condizione economica dei soggetti coinvolti e così via. Con l’ulteriore conseguenza che se, per una qualsiasi ragione, dovesse venire meno il diritto di uno dei due, l’altro prenderà l’intero trattamento.

Se infine si è il coniuge superstite divorziato e ci si è risposato o risposata, allora non si potrà chiedere la reversibilità o la pensione indiretta per l’ex coniuge defunto. E se ci si risposa dopo averla ottenuta, da quel momento in poi non si potrà più riceverla. Ma questo principio vale in generale, anche a prescindere da separazioni e divorzi, nel senso che se si è il coniuge superstite non si avrà più titolo alla pensione di reversibilità o indiretta dal momento del nuovo matrimonio. In tutti questi casi di perdita del diritto spetterà, invece, comunque, un’indennità una tantum pari a due annualità della pensione o della quota che si riscuoteva.

La pensione di reversibilità e quella indiretta

Vale, infine, la pena stabilire di nuovo che cosa sia la pensione di reversibilità. La prestazione è riconosciuta quando viene a mancare un familiare già titolare di una pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità). Quella indiretta spetta, invece, quando a mancare è un familiare che svolgeva ancora attività lavorativa. Ma, in quest’ultimo caso, perché si abbia titolo alla prestazione, è necessario che il congiunto scomparso abbia maturato 15 anni di contributi o anche solo cinque anni, almeno tre dei quali, però, nel quinquennio precedente la data della morte. Attenzione, però. Nel caso di superstiti di un congiunto pensionato che era titolare dell’assegno di invalidità, si potrà ugualmente ottenere la rendita ma come pensione indiretta.