Domenica 22 Dicembre 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Pensioni e redditi, con la flessibilità scatta il divieto di lavorare. Ecco cosa si rischia

I casi di incumulabilità interessa le pensioni quota 100, 102, 103 e le pensioni anticipate flessibili, nelle quali rientrano l’Ape sociale e Opzione donna

Pensioni, i casi di incumulabilità dei redditi (Ansa)

Roma, 30 gennaio 2024 – Attenzione ad andare in pensione con uno dei canali previsti per la flessibilità in uscita: una volta ottenuto l’assegno, è vietato lavorare, se non per lavoretti fino a 5 mila euro lordi l’anno. In caso contrario, si rischia grosso: non solo potrà essere sospesa la pensione, ma si dovrà restituire quanto indebitamente ottenuto. A puntualizzare e sottolineare il vincolo esistente da tempo è una nota dell’Inps sui casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.

Ebbene, per le pensioni quota 100, quota 102, quota 103 e per le pensioni anticipate flessibili, nelle quali rientrano l’Ape sociale e Opzione donna, è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo.  Dall’Istituto fanno sapere che questo limite relativo al regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro viene comunicato ai cittadini fin dal momento in cui si comunica il provvedimento di liquidazione della pensione. Tant’è che i pensionati con quota 100, quota 102, quota 103 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione. La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Ma anche in questo caso si deve fare attenzione. Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e (o) successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. La penalità, in caso di sforamento dei limiti, è significativa: in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps provvederà a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.