Roma, 16 settembre 2024 – Arriva la sanatoria fiscale per gli anni dal 2018 al 2023 per le partite Iva e le piccole e medie imprese che decideranno di aderire al concordato preventivo biennale. Una novità di tutto rilievo, i cui dettagli siamo in grado di anticipare, che servirà da incentivo per spingere professionisti, lavoratori autonomie e altri soggetti economici a scegliere una formula che fino a oggi ha avuto poco appeal per i contribuenti.
Sommario
L’emendamento della maggioranza
La sanatoria è prevista in un emendamento al decreto-legge Omnibus in discussione al Senato che verrà reso pubblico domani. A firmarlo il Presidente della Commissione Bilancio, il leghista Massimo Garavaglia, e i due senatori Fausto Orsomarso, di FdI, e Dario Damiani di Forza Italia. Il che significa che l’operazione ha l’avallo non solo di tutta la maggioranza, ma anche dello stesso governo.
Sanatoria e concordato: i vantaggi
Alla base della sanatoria in arrivo c’è l’idea di introdurre un meccanismo che assicuri a chi si accorda con il fisco su quanto pagare nei prossimi due anni anche la possibilità di chiudere i conti con il passato. Con il corollario, per chi aderisce a concordato e sanatoria di evitare, salvo casi di illeciti fiscali penali, ulteriori controlli e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mentre, al contrario, chi rimane fuori rischia di finire nelle liste selettive delle verifiche tributarie.
Come funzionerà la sanatoria
Secondo quanto prevede l’emendamento, "i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (le pagelle fiscali, ndr) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (…) possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva”. Il meccanismo, dunque, si basa sullo strumento del ravvedimento: si può chiedere, insomma, di riaprire le dichiarazioni presentate e di integrarle. L’operazione può riguardare gli anni che vanno dal 2018 al 2023.
Il costo della sanatoria
Il maggiore reddito da integrare e sul quale si pagherà l’imposta sostitutiva è costituito “dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA (le pagelle fiscali) pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2018, 2019, 2022 e 2023, l’aliquota da applicare sul maggiore reddito sarà del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è diminuita del 30 per cento.
Per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento, resta fermo l’obbligo di versare l’importo minimo di mille euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione”.
Quando si dovrà pagare
Il versamento delle imposte sostitutive – prevede l’emendamento – “è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 novembre 2024. Il predetto versamento può essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al saggio del 2 per cento annuo con decorrenza dalle date di cui al periodo precedente. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti”.