Mercoledì 26 Giugno 2024
MONICA PIERACCINI
Economia

Congedo per volontariato. Chi può richiederlo e come

Cosa prevede la normativa italiana e il codice della protezione civile

Protezione civile

Protezione civile

Roma, 16 giugno 2023 – Partecipare a missioni di volontariato, sia in Italia che all'estero, mantenendo il proprio posto di lavoro e la retribuzione è possibile grazie ai permessi retribuiti per congedo umanitario. Questi permessi, noti anche come permessi per volontariato, consentono ai lavoratori dipendenti di assentarsi temporaneamente dal lavoro, fino ad un massimo di 90 giorni l'anno, per contribuire alle attività di organizzazioni come la croce rossa italiana, la protezione civile e altri enti con finalità benefiche. Il quadro normativo di riferimento è il codice della Protezione civile, ovvero il decreto legislativo 1/2018. Vediamo in dettaglio come funzionano i permessi per volontariato, quando possono essere richiesti e chi può beneficiarne.

Chi può richiedere i permessi per volontariato

L'articolo 39 del codice della Protezione civile (decreto legislativo 1/2018) riconosce ai dipendenti aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte in appositi elenchi nazionali o regionali, disponibili sul sito internet della protezione civile, il diritto ad assentarsi per partecipare alle attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi. I congedi retribuiti per volontariato non spettano, dunque, a chi fa volontariato in modo occasionale.

Se questo è il quadro normativo, i contratti collettivi, come ad esempio quello del settore trasporti e logistica, possono prevedere ulteriori agevolazioni come la flessibilità dell'orario e turnazioni agevolate. I permessi retribuiti per volontariato non si applicano solo alla Protezione civile. Hanno diritto al permesso umanitario anche i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, della Croce rossa italiana, coloro che svolgono attività di assistenza sociale e igienico-sanitaria e i volontari iscritti nei “ruolini” delle Prefetture, se espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Durata delle assenze

Le assenze per volontariato possono arrivare ad un massimo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni complessivi all'anno per le attività di soccorso e assistenza. In caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale, questi limiti possono essere estesi a 60 giorni continuativi e 180 giorni complessivi. Per attività di addestramento, pianificazione e formazione, i permessi retribuiti sono limitati a 30 giorni annui, con un massimo di 10 giorni consecutivi.

I diritti del lavoratore

I lavoratori che usufruiscono dei permessi per volontariato mantengono il diritto alla retribuzione ordinaria e alla copertura previdenziale. Il datore di lavoro è infatti tenuto a versare i contributi previdenziali e a garantire la copertura assicurativa

Come richiedere i permessi per volontariato

ll dipendente deve presentare il prima possibile apposita domanda al datore di lavoro, con preavviso di almeno 15 giorni nel caso di attività di addestramento o formazione. Dovrà poi presentare l'attestato di presenza rilasciato dall'organizzazione di volontariato alla quale appartiene. Una volta ricevuta la domanda, l'azienda dovrà considerare queste assenze del dipendente come permessi retribuiti, utili alla maturazione del Tfr, delle mensilità aggiuntive, dei Rol e delle ex festività. Il datore di lavoro può eventualmente richiedere entro i due anni successivi il rimborso del costo sostenuto all'Agenzia della protezione civile per ila retribuzione dovuta al dipendente in permesso per volontariato.