Mercoledì 7 Agosto 2024

L’agenzia delle entrate introduce gli Isa, indici sintetici di affidabilità: come funzionano

Che cos’è il regime premiale Isa e chi può accedervi: i benefici premiali e i livelli minimi da raggiungere

Roma, 7 agosto 2024 – Al fine di valutare l’affidabilità fiscale delle imprese, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto degli strumenti di controllo denominati Isa, ovvero Indici sintetici di affidabilità. Questi vengono calcolati in base a una serie di indicatori, tra cui spiccano:

  • il volume delle vendite;
  • i costi del personale;
  • il totale delle spese effettuate.
Regime premiale Isa - Crediti iStock Photo
Regime premiale Isa - Crediti iStock Photo

Lo strumento Isa è, come detto, volto al controllo dell’affidabilità, ma ha anche una funzione premiale nei casi in cui le imprese dimostrino di avere un parametro alto dell’indicatore. Per queste realtà economiche, infatti, sono previsti una serie di vantaggi di natura fiscale, come minori futuri controlli da parte dell’Amministrazione, procedure di natura semplificata per il controllo dell’Iva o anche riduzione delle sanzioni fiscali. È il cosiddetto regime premiale Isa.

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Il regime premiale Isa, caratteristiche e beneficiari

Così come stabilito dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/17 comma 11, il riconoscimento dei benefici fiscali premiali è legato al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità. Questi vengono ricavati dalla compilazione degli Isa nel modello Redditi che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

A quanto detto, tuttavia, va aggiunto che l’Agenzia delle Entrate stessa ha precisato che i contribuenti possono beneficiare del regime anche nel caso in cui la dichiarazione dovesse arrivare in maniera tardiva, cioè entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza (risposta dell’Agenzia all’interpello n. 32/E/2020).

A poter beneficiare dei vantaggi fiscali del regime premiale sono tutti i professionisti e le imprese per le quali, all’attività svolta, è associato uno specifico Isa che viene applicato dal contribuente. Ne consegue che non hanno diritto al regime premiale Isa coloro che:

  • non si adoperano per la presentazione del modello Isa;
  • presentano il modello Isa, ma lo fanno soltanto a fini statistici o per l’accesso ai dati necessari all’elaborazione futura degli Isa.
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Isa, i benefici premiali

I benefici premiali legati al raggiungimento di livelli elevati di Isa sono indicati dal D.L. n. 50/17 che prevede, all’art. 9 bis:

  • l’esenzione dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui per le imposte dirette e l’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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Per ottenere tali benefici, come ampiamente detto, è necessario raggiungere dei livelli alti di indicatori Isa. Più nel dettaglio: 

  • per il primo beneficio serve un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa;
  • per il secondo beneficio serve un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa;
  • per il terzo beneficio serve un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa;
  • per il quarto beneficio serve un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa;
  • per il quinto beneficio serve un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa;
  • per il sesto beneficio serve un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa.