Sabato 27 Luglio 2024

Irap: cos'è e come funziona

Che cosa si intende quando si parla di Imposta regionale sulle attività produttive, Irap: il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote

Roma, 22 febbraio 2024 – Il termine Irap è l’acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive, ovvero un'imposta istituita in Italia con il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

IRAP - Crediti iStock Photo
IRAP - Crediti iStock Photo

Questo tributo viene applicato al valore della produzione netta che contraddistingue ogni impresa, cioè al valore aggiunto prodotto da un'azienda utilizzando fattori produttivi al netto dei costi necessari per la produzione. Ci sono dunque un’aliquota, che può variare anche in base al settore di riferimento, una base imponibile e dei soggetti passivi dell’imposta, con l’intero processo di gestione e riscossione che fa capo alle Regioni o alle Province autonome. I fondi derivanti dal pagamento dell’Irap concorrono a finanziare il servizio sanitario nazionale, con le misure e le forme di tale sovvenzionamento che vengono decise sempre a livello territoriale.

Irap: il presupposto dell’imposta

Prima di arrivare ai soggetti passivi dell’Irap, alla sua base imponibile e alle aliquote che vengono applicate, è necessario comprendere quale sia il presupposto di questa imposta. Così come stabilito dal legislatore, chiamati al pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive sono tutte le realtà autonomamente organizzate che svolgono un’attività volta alla produzione, allo scambio di beni e servizi e alla prestazione di servizi. Molto importante è inoltre sottolineare che, affinché venga applicata l’Irap, non è necessario che l’attività svolta sia commerciale, con l’imposta che interessa infatti anche tutte quelle realtà che si limitano alla semplice erogazione di servizi. Ciò che conta, dunque, è che vi sia anche solo la potenzialità economica di un dato apparato produttivo, il quale dovrà corrispondere l’imposta indipendente dalla sua capacità contributiva, ma solo in relazione al valore aggiunto (incremento di valore) ottenuto con la produzione e la distribuzione dei propri beni o servizi.

Irap, i soggetti passivi dell’imposta

Compreso qual è il presupposto sul quale si basa l’Irap, è possibile definire i soggetti passivi dell’imposta che vengono indicati dall’articolo 3 del decreto legislativo 446/1997. Si tratta, più nello specifico:

  • delle persone fisiche che svolgono attività commerciali titolari con redditi d’impresa (art. 55 Tuir)
  • delle persone fisiche che svolgono arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir)
  • delle persone fisiche che svolgono attività di allevamento di animali il cui reddito è calcolato con le modalità descritta dall’art. 56, comma 5 del Tuir
  • delle persone fisiche che svolgono attività di agriturismo con regime semplificato (art. 5 L.413/1991)
  • delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 Tuir), ivi comprese tutte le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • delle società e degli enti soggetti all’Ires, Imposta sul reddito delle società, ovvero le società per azioni e le società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione
  • dei trust e degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • delle società e degli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)
  • degli enti privati diversi da società e trust, residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • degli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che sono però attivi nello Stato per almeno tre mesi e rilevanti agli effetti dell’Irap attraverso una stabile organizzazione, oppure hanno svolto un’attività agricola nello stesso territorio
  • delle Amministrazioni pubbliche.

Chi non deve pagare l’IRAP

Ci sono anche determinati soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive, ovvero:

  • coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR
  • i soggetti indicati all’art. 8 del decreto legislativo n.227 del 18 maggio 2001
  • le cooperative e i loro consorzi previsti dall’art. 10 del D.P.R. n.601 del 29 settembre 1973.

Vi sono inoltre dei soggetti che sono esonerati dalla dichiarazione Irap:

  • i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al cosiddetto regime forfetario agevolato (art.1, commi da 54 a 89, della L. n.190 del 23 dicembre 2014)
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del d.l. n.98 del 6 luglio 2011)
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

Infine, si ricorda che sono previsti dei casi in cui, malgrado l’esclusione dal pagamento dell’imposta, è chiesto ai soggetti di presentare comunque la dichiarazione IRAP. Chiamati a tale pratica sono:

  • i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato
  • i soggetti non residenti che esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per almeno tre mesi avvalendosi di una stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Base imponibile e aliquote IRAP

La base imponibile dell’Irap, così come stabilito dall’art. 4 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, è pari al valore della produzione netta di un’attività produttiva che deriva dal lavoro svolto nel territorio della Regione di competenza. Nel momento in cui l’attività dovesse interessare più Regioni, il prodotto verrà ripartito nei singoli territori. Molto importante, nella determinazione della base imponibile Irap, è la tipologia di attività esercita:

  • per le attività commerciali la base imponibile viene determinata con un criterio misto basato su elementi contabili con correttivi di natura fiscale
  • per l’esercizio di arti e professioni, la determinazione della base imponibile segue elementi contabili, cioè la differenza tra ammontare compensi percepiti e costi sostenuti
  • gli enti non commerciali, le banche e gli enti e società finanziarie, le assicurazioni e il settore agricolo seguono altre indicazioni specifiche.

Per quanto riguarda le aliquote Irap, quella ordinaria è pari al 3,9 per cento del valore della produzione netta, ma anche in questo caso la percentuale può variare in base al settore:

  • è al 4,2 per cento per le concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostrade e trafori
  • è al 4,65 per cento per le banche, altri enti e società finanziarie
  • è al 5,9 per cento per le imprese di assicurazione
  • è all’8,5 per cento per le amministrazioni e gli enti pubblici.

Trattandosi di un’imposta di competenza regionale, inoltre, è previsto che ogni territorio possa variare l’aliquota Irap fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono optare anche per l’azzeramento totale dell’Imposta regionale sulle attività produttive.