Vale la pena analizzare in dettaglio i requisiti Isee, di reddito e patrimoniali per ottenere la Gil, la Garanzia per l’inclusione, e la Gal, la Garanzia per l’attivazione lavorativa. E per determinare l’importo delle due prestazioni economiche che dal primo gennaio prossimo prenderanno il posto dell’attuale Reddito di cittadinanza.
I requisiti Isee, di reddito e patrimoniali per la Gil
La Gil è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età, o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad assegno per l’invalidità civile anche temporaneo. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- Un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; salvo ampliamenti nel caso di nuclei familiari con minorenni
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro 30.000
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo
Non basta. Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
- Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
I requisiti Isee, di reddito e patrimoniali per la Gal
Al di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione lavorativa. La GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE. La GAL è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti anagrafici previsti per la Gil.
La scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, che determina l’ampliamento della soglia di reddito di cui si può disporre per ottenere la Gil, è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea; di 0,15 per ciascun minore di età fino a due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.
L’ammontare della Gil
Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro al mese) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 per mese). Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF, e non può essere inferiore ad euro 480 annui. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
L’ammontare della Gal
Il beneficio economico è fissato in un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente, nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro mensili. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.