Gianfilippo
Pezzulo *
Dopo un lungo iter e attesa da parte di tutti gli operatori sui mercati dei capitali, lo scorso 14 novembre è stato pubblicato il cosiddetto Listing Act in Gazzetta Ufficiale. In particolare sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i testi normativi (precisamente due direttive ed un regolamento) che compongono il Listing Act, un insieme di norme volte a rendere i mercati di capitale dell’Unione Europea più attraenti per le imprese europee e a facilitare la quotazione delle imprese europee di tutte le dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (Pmi). In particolare, le nuove norme del Listing Act mirano a semplificare la disciplina applicabile alle società che intendono quotarsi in Borsa o alle società già quotate, mediante – innanzitutto – una semplificazione della documentazione necessaria ai fini della quotazione, con particolare riguardo al prospetto di quotazione, una riduzione degli oneri in capo alle società quotate in materia di informazioni privilegiate e abusi di mercato, nonché un’agevolazione nell’emissione e nell’utilizzo del cosiddetto “voto plurimo” per le società di capitali. Si tratta, infatti, di un nuovo set di norme che mira, da un lato, a ridurre tempi, complessità e costi correlati ai processi di quotazione, e a limitare quanto più possibile gli oneri organizzativi ed economici imputabili alle società una volta assunto lo status di società quotate e, dall’altro lato, ad introdurre strumenti che possano permettere agli imprenditori di mantenere il controllo della propria società anche dopo la quotazione delle azioni della stessa.
A tal fine, il Listing Act contiene una serie di norme (contenute nel Regolamento Ue 2024/2809 e Direttiva Ue 2024/2811) che modificano l’attuale regolamentazione in materia di prospetti e abusi di mercato (in particolare il Regolamento Europeo 1129/2017 e il Regolamento Europeo 596/2014) ed introducono – mediante la nuova Direttiva Ue 2024/2810 – una disciplina ad hoc per le azioni a voto plurimo. Il Regolamento Ue 2024/2809 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, i.e. il prossimo 4 dicembre 2024, fermo restando talune disposizioni transitorie che si applicheranno a partire dal 2026. Per quanto riguarda il recepimento nazionale delle Direttive Ue 2024/2810 e 2024/2811 gli Stati membri dovranno recepirle, rispettivamente, entro il 5 dicembre 2026 e il 5 giugno 2026.
* Head of Equity & Capital Markets Deloitte Legal