Roma, 11 aprile 2024 – La Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza per chiarire un aspetto assai comune nella vita dei cittadini, ovvero il caso in cui i genitori, o comunque un contribuente, effettui delle donazioni ai figli, cioè ai congiunti, di modica entità. In questi casi, secondo gli ermellini, i contribuenti non sono tenuti al pagamento delle imposte, specie nella situazione in cui si tratti di una donazione informale e indiretta di modico valore.
Le donazioni formali e informali
Per comprendere a pieno quanto deciso dalla Corte di Cassazione, è necessario la classificazione che la stessa attua tra donazioni formali e informali. Nel primo caso ci si trova di fronte a donazioni che vengono registrate in atti pubblici, mentre nel secondo non è presente nessuna registrazione, con le donazioni che vengono effettuate in denaro.
Per la Suprema Corte, per le donazioni informali e indirette, intendendo in quest’ultimo caso l’acquisto di un bene per terza persona, non è necessaria la registrazione in atti formali, così come non sono dovute le imposte sulle donazioni.
Le imposte sulle donazioni
In caso di donazioni informali e indirette, dunque, i contribuenti che le effettuano verso i figli o congiunti non sono tenuti al pagamento delle imposte che, si ricorda, possono variare a seconda del beneficiario. Più nel dettaglio:
- il coniuge e i figli devono pagare il 4 per cento del valore oltre la franchigia prevista di un milione di euro;
- i fratelli sono chiamati al pagamento del 6 per cento calcolato sul valore dei beni eccedenti i 100mila euro;
- i parenti oltre il terzo grado pagano sempre il 6 per cento del valore dei beni, ma non è prevista nessuna franchigia;
- tutte le altre persone sono invece soggette a un'imposta pari all’8 per cento del valore dei beni.
La decisione della Corte di Cassazione
L’intervento della Corte di Cassazione è arrivato per correggere un’interpretazione, a questo punto errata, dell’Agenzia delle Entrate. Questa, più nello specifico, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 30 del 2015, aveva interpretato il Testo Unico sulle successioni considerando come tassabili tutte le tipologie di donazioni, anche quelle tra genitori e figli di modica entità e che non derivano da atti scritti. Un obbligo generalizzato, dunque, che tuttavia per gli ermellini non ha ragione di esistere per due principali motivazioni:
- chi effettua e chi riceve la donazione informali e indirette non è sottoposto all’obbligo di registrazione della stessa; - l’Amministrazione può provvedere ad accertamenti solo nel caso in cui la donazione in questione venga dichiarata nell’ambito di un accertamento fiscale e abbia un importo superiore a 180mila euro.
Con la sentenza della Corte di Cassazione viene posta fine a molti contenziosi emersi tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti, con la prima che dovrà ora uniformarsi a quanto deciso dagli ermellini.
La registrazione delle donazioni indirette e informali
Come più volte ricordato in precedenza, le donazioni indirette e informali non sono sottoposte all’obbligo di registrazione, ma possono esserci delle situazioni nelle quali può risultare molto utile farlo. Più nel dettaglio, la pratica della registrazione è altamente consigliabile nei casi in cui si ha la necessità di chiarire aspetti poco chiari di una successione ereditaria o quando si teme che possa verificarsi un accertamento fiscale per l’incremento della capacità reddituale da parte dell’Agenzia delle Entrate.