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Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 entro il 18 marzo: cosa c’è da sapere

Cosa deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e quali sono i soggetti interessati

Roma, 15 marzo 2024 – Per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i contribuenti possono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 tutti i dati relativi alle spese e oneri detraibili e deducibili. Oltre ai dati reddituali, presenti nelle Certificazioni Uniche, è prevista la comunicazione anche di quelli relativi alle spese di istruzione, per gli asili nido, per l'assicurazione così come gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali, le spese le ristrutturazioni, sul risparmio energetico e funebri. Una volta comunicati e verificati, questi dati verranno inseriti nelle dichiarazioni precompilate dei contribuenti. 

Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 - Crediti iStock Photo
Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 - Crediti iStock Photo

Precompilata 2024: le deroghe

Oltre a quella del 18 marzo, nel 2024 sono state previste dall’Agenzia delle Entrate anche alcune deroghe per l’invio dei dati. Più nel dettaglio, il termine viene spostato:

  •  Al 4 aprile per gli amministratori di condominio che devono comunicare i dati inerenti le spese per gli interventi edilizi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, così come per le erogazioni liberali che sono state ricevute dagli enti del terzo settore. Resta invece al 18 marzo il termine previsto per le ONLUS, le APS, le fondazioni e le associazioni che hanno lo scopo statutario della tutela, della promozione e della valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
  • Al 31 ottobre per i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro autonomo.

La dichiarazione dei redditi precompilata 2024

Dal 2024, così come previsto dal D.Lgs. n. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate può predispone la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i titolari di partita Iva. Per svolgere questa funzione è necessario che l’Agenzia disponga in tempo di tutti i dati da inserire nella precompilata, con l’invio degli stessi che, come detto, dovrà avvenire entro il 18 marzo 2024. Trattandosi di una sperimentazione, non vi è al momento nessun obbligo di adesione al sistema, mentre, stando ai piani, tale pratica potrebbe diventare effettiva entro il 2025.

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Cosa deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate

Oltre alle Certificazioni Uniche, all’Agenzia delle Entrate devono essere indicati entro il 18 marzo (o comunque entro le scadenze fissate in precedenza indicate) anche una serie di altri dati. Per le spese edilizie di recupero del patrimonio edilizio e quelle relative agli interventi per la riqualificazione energetica, ad esempio, è stabilito che le banche, le poste e gli amministratori di condominio, comunichino tutti i dati delle operazioni svolte. Più nel dettaglio:

  • Le banche e le poste devono, entro il 18 marzo 2024, comunicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2023 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici. Nelle comunicazioni sono richiesti anche i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
  • Gli amministratori di condominio devono, entro il 4 aprile 2024, inviare all’anagrafe tributaria tutti i dati inerenti gli interventi eseguiti nel 2023 per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica svolta nelle parti comuni degli edifici residenziali.

Gli altri dati da comunicare

Ci sono, infine, una serie di altri soggetti che devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 dei dati necessari per la predisposizione delle precompilate. Si tratta, come riportato dal D.Lgs. n. 1/2024:

  • Delle Università statali e non statali che devono fornire i dati sulle spese universitarie;
  • Dei soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione e soggetti che ne erogano eventuali rimborsi delle spese sostenute per la frequenza scolastica;
  • Degli asili nido pubblici e privati per le spese inerenti le rette per la frequenza;
  • Degli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico per le spese relative agli abbonamenti dei trasporti pubblici;
  • Dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi sui mutui;
  • Delle imprese assicuratrici, nonché aziende, istituti, enti e società, per i contratti assicurativi e i premi assicurativi;
  • Degli enti previdenziali e forme pensionistiche complementari per i contributi previdenziali;
  • Dei soggetti che emettono fatture relative a spese funebri.