Roma, 13 gennaio 2025 – I congedi parentali cambiamo ancora una volta e si ampliano a partire dallo scorso primo gennaio per effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2025: vengono aumentati da 2 a 3 i mesi utilizzabili o fruibili, come si dice in gergo, con indennità pari all’80 per cento della retribuzione. Ma partiamo dalle basi della misura per arrivare alle regole attualmente valide.
Che cosa sono i congedi parentali
Introdotti a livello legislativo dal 2000, con successive modifiche e interventi che li hanno progressivamente ampliati e ridefiniti, i congedi parentali sono periodi di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuti ai genitori per la cura e l’assistenza dei figli piccoli (entro i primi 12 anni di vita del bambino o entro i 12 anni dall’adozione o dall’affidamento), in un’ottica di conciliazione tra vita e lavoro, con l’obiettivo di sostenere e favorire anche la natalità. Nel corso di oltre un ventennio questa formula – di natura facoltativa per distinguerla dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o per paternità – è stata ridisegnata sia per quello che riguarda l’età dei figli minori sia per ciò che concerne la durata del periodo di astensione e la sua copertura retributiva e previdenziale. Tutto nell’ottica di un sistematico ampliamento dell’area di applicazione. Un ampliamento che è stato favorito e realizzato anche dai contratti collettivi di lavoro nei differenti ambiti e comparti.
A chi spettano i congedi parentali
Attualmente, ma questi requisiti non sono cambiati rispetto al 2024 e agli anni precedenti, i congedi parentali spettano a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico e privato. E, dunque, a tutti i lavoratori dipendenti dei due comparti, ai lavoratori iscritti alle Gestione separata dell’Inps, ai lavoratori autonomi. Non sono previsti, invece, per i disoccupati o per i lavoratori sospesi, per i lavoratori a domicilio e per i lavoratori domestici.
Come funzionano i congedi parentali
I congedi parentali possono essere utilizzati secondo una formula che consente ai genitori di prendere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, in maniera continua o frazionata a giorni o a ore, per dedicarsi ai figli nei primi anni di vita. Possono essere fruiti alternativamente, come si dice in gergo, da entrambi i genitori, secondo i seguenti criteri e principi: un periodo massimo di sei mesi di congedo, per un totale complessivo di 10 mesi (11 in situazioni specifiche), da utilizzare entro i 12 anni di vita del bambino (il che vale anche per gli affidamenti e le adozioni, entro 12 anni dall’adozione o affidamento), divisi tra i due genitori o di sei mesi nel caso a fruirne sia solo un genitore, un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione per tre mesi (erano due fino alla fine del 2024) entro i primi sei anni del bambino, mentre gli altri mesi di congedo sono retribuibili al 30 per cento, con la copertura fino ai 12 anni del bambino, l’indennità maggiorata per 3 mesi all’80 per cento è stata resa strutturale da quest’anno, l’indennità è a scalare, prima all’80 per cento, poi al 30 per cento della retribuzione, poi a zero per l’ultimo mese, salvo casi specifici. Il congedo può essere utilizzato in giorni o ore e suddiviso tra i genitori in maniera alternata.