Roma, 23 settembre 2024 – La sanatoria collegata al concordato fiscale, riservata solo per imprese e partite Iva che aderiscono al meccanismo, non riguarderà l’anno 2023, ma gli anni che vanno dal 2018 al 2022. E’ questa la principale novità contenuta nella nuova versione dell’emendamento presentato al decreto-legge Omnibus in discussione al Senato. A firmarlo il Presidente della Commissione Bilancio, il leghista Massimo Garavaglia, e i due senatori Fausto Orsomarso, di FdI, e Dario Damiani di Forza Italia.
Un’operazione, bollata dalle opposizioni come condono, ma che ha l’obiettivo di incentivare le adesioni al concordato in vista della scadenza del 31 ottobre. Vale la pena, dunque, rimettere in fila i termini della soluzione individuata per chi intenda non solo accogliere la proposta di concordato, ma utilizzare anche la sanatoria per gli anni indicati.
Sanatoria e concordato: i vantaggi
Alla base della sanatoria in arrivo c’è l’idea di introdurre un meccanismo che assicuri a chi si accorda con il fisco su quanto pagare nei prossimi due anni anche la possibilità di chiudere i conti con il passato. Con il corollario, per chi aderisce a concordato e sanatoria di evitare, salvo casi di illeciti fiscali penali, ulteriori controlli e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mentre, al contrario, chi rimane fuori rischia di finire nelle liste selettive delle verifiche tributarie.
Come funzionerà la sanatoria
Secondo quanto prevede l’emendamento, “i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (le pagelle fiscali, ndr) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (…) possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva”. Il meccanismo, dunque, si basa sullo strumento del ravvedimento: si può chiedere, insomma, di riaprire le dichiarazioni presentate e di integrarle. L’operazione può riguardare gli anni che vanno dal 2018 al 2022. Il 2023 resta un anno limbo.
Il costo della sanatoria
Il maggiore reddito da integrare e sul quale si pagherà l’imposta sostitutiva è costituito “dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA (le pagelle fiscali) pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3".
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, l’aliquota da applicare sul maggiore reddito sarà del: 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Per gli anni 2020 e 2021, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è diminuita del 30 per cento. Per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento, resta fermo l’obbligo di versare l’importo minimo di mille euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.
Quando si dovrà pagare
Il versamento delle imposte sostitutive – prevede l’emendamento – “è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025. Il predetto versamento può essere effettuato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi legali con decorrenza dal 31 marzo 2025. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti”.
Più tempo per gli accertamenti
Viene previsto più tempo per i controlli per chi decade dal beneficio: i termini di decadenza dell'accertamento, “in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027”.