Sabato 27 Luglio 2024

Come si svolge una procedura di fallimento

La procedura di fallimento attraverso i suoi passaggi, i soggetti coinvolti e le loro responsabilità: come si avvia e quali sono i suoi sviluppi

Procedura di fallimento - Crediti iStock Photo

Procedura di fallimento - Crediti iStock Photo

Roma, 22 febbraio 2024 – Nel momento in cui un’impresa è in fallimento, ci sono una serie di passaggi da attuare per arrivare alla regolazione dei rapporti che la stessa ha in essere con i suoi creditori. A disciplinare per primo questa procedura è stata il Regio decreto n.267 del 1942, la cosiddetta legge fallimentare che, nel corso degli anni, è stata modificata e aggiornata ai contesti che venivano a prefigurarsi. Il principale obiettivo di questa legge è quello di garantire ai creditori del fallito la soddisfazione, anche solo parziale, dei propri crediti e, dove possibile, assicurare la salvaguardia di almeno una parte dell’attività in fallimento. La legge delinea dunque una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria che ha il fine di regolare le situazioni derivanti da una crisi d’impresa.

Fallimento, quando è tale

Prima di arrivare alla definizione della procedura attraverso la quale viene gestito il fallimento di un’impresa e il soddisfacimento degli interessi dei creditori della stessa, è necessario effettuare un ulteriore passaggio volto a comprendere quale sia il presupposto che innesca il fallimento. Così come stabilito dall’art. 5 della legge fallimentare, l'imprenditore è dichiarato fallito nel momento in cui “si trova in stato d'insolvenza”. Quest’ultimo, sempre secondo il già citato articolo, “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Se ne deduce che il fallimento ha il suo avvio quando si manifesta uno stato di insolvenza da parte dell’imprenditore, con il conseguente avvio della procedura di fallimento.

Quali sono i soggetti che possono essere coinvolti da una procedura di fallimento

Non tutti gli imprenditori possono contare sull’avvio della procedura di fallimento in quanto, così come stabilito dalla legge, vi sono dei soggetti che non possono essere dichiarati falliti. A tal proposito si sottolinea che la procedura fallimentare riguarda soltanto i medi e piccoli imprenditori, mentre per le realtà aziendali più grandi sono previsti degli altri percorsi volti a governare il processo di crisi economico finanziaria come, ad esempio, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria. Ci sono, inoltre, altri motivi di esclusione dalla procedura di fallimento. Più nel dettaglio si tratta:

- degli imprenditori che possono contare, contemporaneamente, su un attivo patrimoniale inferiore a trecentomila euro, ricavi lordi annui non eccedenti i duecentomila euro e debiti inferiori a cinquecentomila euro; - degli enti pubblici, in quanto sono soggetti alla procedura fallimentare prevista per gli imprenditori commerciali; - delle imprese agricole; - dei soggetti che esercitano una professione intellettuale.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione di fallimento non può concretizzarsi se dall'istruttoria prefallimentare dovesse emergere la presenza di debiti scaduti o non pagati inferiori a trentamila euro.

Come funziona la procedura fallimentare

La procedura fallimentare ha un decorso tipico che parte sempre dalla dichiarazione di fallimento espressa dal Tribunale di competenza che è quello del luogo in cui è situata l’impresa in crisi. Questo, tuttavia, per potersi muovere necessita o del ricorso da parte di un debitore o di uno o più creditori dell’impresa in crisi o della richiesta presentata da un pubblico ministero. Ecco dunque che la procedura di fallimento inizia con il Tribunale competente che provvede a convocare, con decreto, il debitore e i creditori, con il procedimento che include anche il pubblico ministero qualora sia stato questo ad assumere l’iniziativa. Nel momento in cui viene presentato un ricorso di fallimento ci sono delle tempistiche che devono essere necessariamente rispettate, ovvero:

- il Tribunale deve convocare l’udienza entro e non oltre 45 giorni che decorrono dalla data di deposito del ricorso; - il Tribunale non può fissare l’udienza nei primi 15 giorni successivi alla notifica ai soggetti interessati dell’avvio della procedura fallimento; - le parti coinvolte possono presentare documenti, relazioni di natura tecnica e memoria fino ad un massimo di sette giorni primi dall’udienza.

All’imprenditore in crisi, che può naturalmente contare sul principio costituzionale del contraddittorio, viene chiesto inoltre dal Tribunale di fornire i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, oltre che una relazione aggiornata della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Cosa succede in caso di fallimento

Nel momento in cui il Tribunale dichiara il fallimento di un imprenditore e della sua impresa, lo fa con una sentenza che al suo interno contiene una serie di informazioni relative agli sviluppi successivi della procedura fallimentare. Nella sentenza del Tribunale troviamo:

- il nome del giudice delegato e del curatore fallimentare che sono stati nominati per la procedura; - il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza per l’esame dello stato passivo; - l’ordine al fallito di depositare entro tre giorni dalla sentenza tutte le scritture contabili obbligatorie e l’elenco completo dei creditori.

Il debitore riceve la notifica della sentenza di fallimento del Tribunale entro il giorno successivo a quello in cui la stessa viene depositata in cancelleria e viene annotata nel registro delle imprese di riferimento. Il debitore o un altro soggetto interessato può, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, presentare un reclamo formale per quanto deciso dalla sentenza. I creditori e i terzi, invece, possono presentare entro 30 giorni dal deposito della sentenza la domanda di insinuazione, così da permettere la creazione da parte del giudice del comitato dei creditori.

Cosa succede al fallito

Il soggetto che viene dichiarato con sentenza fallito subisce una serie di conseguenze, sia di natura patrimoniale che processuale. Viene spossessato dei suoi beni, ivi compresi quelli che lo stesso ha acquisito nel corso della procedura fallimentare. Sono esclusi da tale processo soltanto i beni considerati strettamente personali, ovvero le cose impignorabili per legge che sono funzionali al mantenimento del fallito e della sua famiglia. Può inoltre succedere che, a seguito di una sentenza di fallimento, il soggetto dichiarato inadempiente subisca delle pesanti conseguenze sul piano penale, con la possibile contestazione di una bancarotta o di un ricorso abusivo al credito.

Il ruolo del curatore fallimentare

Fondamentale nella procedura fallimentare è il ruolo del curatore, ovvero colui che ha il compito di assumere l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto il controllo del giudice delegato. Spetta al curatore il dovere di redigere la lista dei creditori da soddisfare, con i quali lo stesso deve instaurare una comunicazione volta a risolvere la controversia. Entro e non oltre 60 giorni dalla sua nomina, il curatore deve inoltre fornire al giudice delegato una relazione particolareggiata sul fallimento e su tutti i creditori che attendono di essere soddisfatti e, ogni sei mesi, deve riepilogare le attività svolte in un documento che deve essere condiviso con il comitato dei creditori. Sulla base delle informazioni acquisite preliminarmente e con il lavoro svolto a procedura avviata, il curatore deve predisporre un piano di liquidazione dei creditori che, per diventare operativo, deve passare attraverso l’approvazione del comitato dei creditori. Per rendere concreto il piano di liquidazione, il curatore ha il compito di porre in essere tutte le vendite e le realizzazioni dell’attivo che possano permettere la soddisfazione dei bisogni dei creditori.