Roma, 27 novembre 2017 - Prima la riforma Fornero del mercato del lavoro del 2012. Poi il Jobs Act del 2015. Che abbiano avuto, da sole, impatto sui numeri degli occupati è oggetto di contesa tra politici e tra studiosi. Ma non è assolutamente controvertibile un risultato frutto delle nuove regole: il drastico calo delle «cause di lavoro», per la prima volta che dagli anni Settanta. Basti pensare che in materia di licenziamenti, nel quinquennio 2012-2016 si è avuta una caduta dei ricorsi intorno al 65-70 per cento, mentre per quel che riguarda i contratti a termine il crollo è stato anche più elevato. E il trend è andato avanti anche con più ritmo nel 2017.
A riconoscere la tendenza è innanzitutto il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «Oggi il contenzioso lavoristico nel nostro Paese è precipitato, perché le norme che abbiamo fatto sono certe. Un cambiamento di approccio essenziale». Ma se il responsabile del dicastero di via Veneto si concentra sugli effetti del Jobs Act, la maggioranza dei giuslavoristi fa risalire l’inizio del fenomeno alla meno nota riforma del lavoro firmata dall’ex Ministro Elsa Fornero. Ma ripartiamo dalle cifre di quello che gli studiosi chiamano tecnicamente «deflazione del contenzioso». Se consideriamo il capitolo licenziamenti, scopriamo che per i «licenziamenti disciplinari» si passa dai 3.665 procedimenti del 2012 ai 479 del primo semestre 2017, per quelli cosiddetti «per giustificato motivo oggettivo» si scende dai 7.535 ai 1.493, per quelli per «giusta causa» da 5.641 a 1.263. I numeri parlano da soli.
Ma, andando alle origini e alle cause del trend, vale la pena di rammentare che il Jobs Act ha abolito l’articolo 18 dello Statuto introducendo il contratto a tutele crescenti ma solo per i neoassunti dal 2015 in avanti. La precedente legge Fornero era intervenuta sull’articolo 18 ma per tutti. Dunque, come ha osservato Pietro Ichino, senatore Pd ma soprattutto uno dei più autorevoli giuslavoristi italiani, «sulla riduzione dei procedimenti in materia di licenziamenti è comunque ragionevole ipotizzare che abbia fortemente influito la nuova disciplina contenuta nella stessa legge del 2012: essa, infatti, ha ridotto la «posta in gioco», limitando drasticamente la discrezionalità del giudice nel disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e ponendo dei limiti precisi, da 12 a 24 mensilità, al risarcimento ottenibile dal lavoratore nel caso di sentenza favorevole, che invece prima era illimitato e poteva raggiungere cifre colossali. Ridurre la posta in gioco significa ridurre l’alea del giudizio, quindi rendere più facile la conciliazione tra le parti, che evita la lite giudiziale». E proprio sulla «spinta a conciliare la vertenza prima della causa» ha insistito Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Firenze: «Spinta data dalla riforma Fornero per i casi di licenziamento economico, e accentuata dalla procedura conciliativa incentivata messa in campo dal Jobs Act».
Se dai licenziamenti passiamo ad altre voci di contenzioso, la situazione non cambia: per il lavoro a termine i procedimenti calano da 8.019 del 2012 a 490 dei primi sei mesi del 2017. E allora, come avvisa Emmanuele Massagli, Presidente di Adapt, il Centro studi fondato da Marco Biagi, «gli effetti più rilevanti il Jobs Act non li ha generati, come ancora prova ad argomentare il Pd, sul mercato del lavoro, ma, sorprendentemente, sulla giustizia del lavoro. Sono ora molto meno le controversie in materia di cessazione di rapporti a tempo determinato e in somministrazione, oltre che in materia di licenziamenti (al contrario di quello che predicavano i sindacati)». Come mai? «Le norme del Jobs Act – spiega – hanno chiarito alcuni nodi sulle tipologie contrattuali, ridotto gli spazi di interpretazione del giudice e reso più semplice la conciliazione; in altre parole hanno reso più ‘rischioso’ il contenzioso, per tutte le parti in causa. Di conseguenza sono diminuite le cause e cresciuto il numero di risoluzioni extra-giudiziali. E’ un fenomeno interessante, che incredibilmente la politica sembra non notare».