Sabato 23 Novembre 2024
ALESSANDRO FARRUGGIA
Economia

Case green, dai pannelli solari alle eco-caldaie: i nuovi obblighi

Gli effetti del testo che ha ricevuto il via libera del Parlamento europeo. Se non si vende o affitta gli interventi si possono evitare. Misure più stringenti per gli edifici pubblici

Roma, 15 marzo 2023 - La riforma della direttiva per l’efficientamento energetico degli edifici è stata presentata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021. Il testo approvato ieri, e che passerà all’esame del Trilogo, è quello passato in commissione industria (ma è ancora lontano da essere quello definitivo).

Due tecnici installano una serie di pannelli fotovoltaici
Due tecnici installano una serie di pannelli fotovoltaici

Sommario

Edifici residenziali e non

Gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033 "per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile". Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D).

L'obbligo

La direttiva prevede che questo incremento di prestazioni sia ottenuto nel momento in cui un edificio viene venduto oppure sottoposto a una ristrutturazione complessiva, o – nel caso sia in affitto – al momento della sigla di un nuovo contratto. Fino ad allora il proprietario non deve fare nulla. Da sottolineare che già dal dicembre 2021 è stata tolta dalla bozza di direttiva il divieto di vendita e di affitto degli immobili "non conformi". Sarà il mercato, secondo l’Ue, a rivalutare gli immobili riqualificati e a deprezzare gli altri. Ma molto dipenderà anche dal recepimento della direttiva da parte dei Paesi membri. "I Paesi UE – dice il testo – stabiliranno le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione".

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Classi energetiche

"La classe A più elevata rappresenta un edificio a emissioni zero, mentre la classe G più bassa includerà il 15% degli edifici aventi le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale. Gli altri sono distribuiti proporzionalmente tra le classi comprese tra G e A". Quindi, sarà in classe G solo il 15% degli edifici che hanno le prestazioni peggiori e su questi sarà necessario intervenire per primi.

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Edifici nuovi

L’obbligo di realizzare edifici a zero emissioni (Zero energy buildings, Zeb) scatta a partire da gennaio del 2026 "per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà di enti pubblici". Negli altri casi la scadenza è il 2028.

Impianti solari

Con la direttiva l’installazione di impianti a energia solare diventa obbligatoria salvo il caso nel quale "l’installazione non sia tecnicamente idonea e funzionalmente fattibile". Dal recepimento della direttiva questi impianti diventeranno obbligatori in tutti i nuovi edifici pubblici e i nuovi edifici non residenziali. Poi, entro il 31 dicembre 2026, l’obbligo scatterà anche – ove sia fattibile – su tutti gli edifici pubblici e sugli edifici non residenziali esistenti. E così via, fino al 31 dicembre 2032 quando l’obbligo scatterà per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti

Addio caldaie a gas

"Gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie individuali che usano combustibili fossili". Questo avverrà "al più tardi da gennaio del 2024". La  direttiva non considera impianti di riscaldamento a combustibili fossili i sistemi di riscaldamento ibridi (pompa di calore e caldaia a condensazione) e le caldaie certificate per funzionare con combustibili rinnovabili (come l’idrogeno o il biometano).

Quali esenzioni

Saranno esentati dalle ristrutturazioni gli edifici storici, i luoghi di culto, i fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico; gli edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati men o di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno; e i fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadri. Possono essere esentati gli edifici di edilizia residenziale pubblica e in generale quelli "la cui ristrutturazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile". I Paesi membri potranno chiedere di adattare i target europei per particolari categorie di edifici residenziali, per ragioni di fattibilità tecnica ed economica. Con questa clausola si potranno prevedere deroghe fino a un massimo del 22% del totale degli immobili.