Lo spettro della burocrazia mette sempre soggezione, soprattutto quando il rischio di sbagliare la compilazione di un modulo e veder andare in fumo le dovute agevolazioni comporterebbe esborsi aggiuntivi quantificabili in migliaia di euro. L’esempio più calzante a riguardo è quello relativo ai bonus edilizi, che sono soggetti a una serie di procedure da ottemperare correttamente. Ecco un elenco dei principali comportamenti da adottare, i cui riferimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate.
Il tetto di spesa
Il bonus ristrutturazione 2023 consente una detrazione fiscale del 50 per cento della spesa, fino ad un massimo di 96.000 euro. La somma da portare in detrazione deve essere spalmata in 10 quote annuali dello stesso importo. E’ possibile optare anche per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
Come effettuare i pagamenti
Le spese detraibili devono essere sostenute tramite l’emissione di un bonifico bancario o postale, nel quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.
L’efficientamento energetico
Per gli interventi che comportano l’installazione di strumentazione legata al risparmio energetico (come per esempio i serramenti, gli infissi o le caldaie) o all’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico, pompe di calore…), viene richiesto di comunicare i relativi dati all’Enea, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Il limite non è però tassativo: la finestra resta infatti aperta anche oltre questi termini, entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. In questo caso è però previsto il contestuale versamento di una sanzione.
Il bonus mobili
È prevista una detrazione Irpef anche relativa all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici che siano destinati ad arredare un edificio ristrutturato. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio. Pure in questo caso l’importo deve essere ripartito in dieci quote annuali di uguale importo. La cifra riconosciuta è dunque in costante diminuzione, come dimostra anche il fatto che nel 2021 il tetto accordato era di 16.000 euro, già scesi a 10.000 nel 2022. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, chi esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Anche in questo caso è essenziale garantire la tracciabilità del pagamento, che deve essere effettuato tramite bonifico. E’ ammesso anche l’utilizzo della carta di debito o credito, mentre non sono consentiti: assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla F per i frigoriferi e i congelatori. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono invece essere stati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Condizioni di sicurezza nel cantiere
I parametri ai quali sottostare per avere diritto ai bonus non riguardano però soltanto aspetti economici, ma sono relativi anche al rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale. Per questa ragione, prima di iniziare l’intervento di ristrutturazione, è necessario inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, una comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno inerente l’attività che ci si appresta ad avviare. Questa disposizione non è valida solo nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Tutela dei lavoratori
Per gli interventi iniziati a partire dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro infine, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.