Giovedì 25 Luglio 2024
BRUNO ANTONIO MIRANTE
Economia

Assegno unico 2024: gli importi e quando viene pagato

Il sostegno alle famiglie è attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico

Roma, 5 gennaio 2024 - Le domande per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico già presentate valgono anche per le annualità successive, fatto salvo l'onere per gli utenti di comunicare eventuali variazioni da inserire nella domanda (ad esempio per la nascita di un nuovo figlio). Lo precisa l'Inps in una nota (messaggio numero 15 del 2 gennaio scorso) spiegando che pertanto, non è necessario presentare una nuova domanda per il 2024, sempre che la domanda già trasmessa non sia nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Ai fini della determinazione dell'importo della prestazione, è necessario presentare invece una nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il 2024: in assenza di Isee, l'importo dell'assegno sarà infatti calcolato dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati da marzo con la corresponsione degli arretrati.

Il calendario dei pagamenti

In assenza di variazioni, nel periodo gennaio-giugno 2024 sono previste le seguenti date di pagamento dell'assegno unico:

17, 18, 19 gennaio

16, 19, 20 febbraio

18, 19, 20 marzo

17, 18, 19 aprile

15, 16, 17 maggio

17, 18, 19 giugno

Il pagamento della prima rata avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla domanda, con l'accredito dell'importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito sia a debito.

Come funziona

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Poiché si tratta di una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

A chi è rivolto

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Gli importi

L’importo dell’assegno unico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità e varia in ragione del valore ISEE, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno. L’importo dell’assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), figli fino a un anno d’età, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.