ROMA - Come ottenere, quando scadrà l’attuale sussidio di cittadinanza, il nuovo Assegno di inclusione? A chi fare la domanda? Quali percorsi seguire? A definire fin da ora, nello specifico, i punti accennati è direttamente il decreto del Primo Maggio. E, dunque, vale la pena fissare le coordinate dell’operazione.
La domanda di Adi
L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o attraverso quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.
L’iscrizione al Siisl, Sistema informativo per l’inclusione sociale
L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
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La decorrenza dell’Assegno
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il Patto di attivazione digitale
Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma digitale creata ad hoc attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. A seguito dell’invio automatico i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.
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Occupabili e centri per l’impiego
Nell’ambito ambito della valutazione dei servizi sociali, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
La Carta di inclusione
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di inclusione, quale strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Resta fermo il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Il percorso di inclusione sociale e lavorativa
I nuclei familiari beneficiari dell’Adi, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito in uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’Ambito territoriale sociale. Nei casi in cui, nell’ambito del nucleo familiare preso in carico in prima battuta dai servizi sociali, vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi sottoscrivono un patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, di servizio civile universale nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa tutti i componenti il nucleo familiare, maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale. Salvo quanto accennato, sono esclusi dagli obblighi:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato
- i componenti affetti da patologie oncologiche
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.