Martedì 12 Novembre 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Il nuovo Assegno di inclusione (Adi), il vademecum dell'Inps per ottenerlo

E’ destinato alle persone non attivabili al lavoro e, dunque, ai nuclei con minori, disabili, over 60 o fragili

Una sede Inps

Una sede Inps

Roma, 23 agosto 2023 – La seconda puntata delle istruzioni per l’uso dell’Inps sugli strumenti destinati a prendere il posto del Reddito di cittadinanza riguarda il cosiddetto Adi, l’Assegno di inclusione, che è destinato alle persone non attivabili al lavoro e, dunque, ai nuclei con minori, disabili, over 60 o fragili. Vediamo nel dettaglio che cosa è l’Adi, a chi spetta e come funziona.

Che cosa è l’Assegno di Inclusione

Nel contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’INPS è chiamata a riconoscere la prestazione ricorrendo all’interoperabilità delle banche dati per efficientare il sistema dei controlli: ciò implica una linea diretta con Comuni, Ministero dell’Interno per l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Anagrafe Tributaria e Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Oltre ai controlli preventivi e successivi, l’INPS sarà tenuto a informare il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, dovrà effettuare l’iscrizione presso il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale. Il richiedente, in tal senso, sarà chiamato ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli Enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Come ottenere l’Adi: domanda e requisiti

La domanda di ADI deve essere presentata all’INPS con modalità telematiche. - Requisiti di cittadinanza Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere: • cittadino dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; • titolare dello status di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda, deve sussistere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi. - Requisiti economici • Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; • Un reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. • Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro; • Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla soglia di 6.000 euro. La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. • Nessun componente il nucleo familiare deve essere, inoltre, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’Isee devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine. - La scala di equivalenza Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza); • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa; • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo. - Altri requisiti • La mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; • Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966. • Non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

Che cosa rientra nel reddito familiare

Devono essere incluse nel reddito familiare le pensioni in corso, dirette e indirette, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità, fermo restando quanto previsto in materia di Isee corrente. Inoltre, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui devono essere inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare. Devono essere esclusi i trattamenti assistenziali presenti nell’Isee, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Vanno inoltre escluse: - le erogazioni relative all’Assegno unico e universale; - le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; - le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’ADI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale; - le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI; - le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; - le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute; - le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Beneficio economico e durata dell’ADI Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale. L’ADI è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. La prestazione dà diritto a: - una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. - una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Pena decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI, l’interessato deve presentare entro un mese una DSU aggiornata.