Venerdì 22 Novembre 2024
CLAUDIA MARIN
Economia

Assegno di inclusione 2024, requisiti e importi: a chi spetta il nuovo sostegno al reddito

Le novità del decreto Lavoro. Il reddito di cittadinanza va in archivio entro il 2023: ecco chi potrà beneficiarne fino al fine anno

Roma, 2 maggio 2023 - Assegno di inclusione (con annessa la sperimentata pensione di cittadinanza) e Strumento di attivazione sono le due misure che prenderanno il posto dell’attuale Reddito di cittadinanza sulla base del decreto legge Lavoro approvato ieri dal governo. Vediamo, dunque, nello specifico le regole, i requisiti, gli importi del primo intervento, il cosiddetto Adi, previsto specificamente per contrastare la povertà.

(foto Ansa)
(foto Ansa)

Reddito di cittadinanza: fino a quando viene erogato?

Come previsto dalla legge di Bilancio il Reddito attuale potrà durare per i percettori al massimo per sette mesi e sarà destinato a esaurirsi comunque entro fine anno. Il limite temporale indicato non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità. In entrambi i casi rimane fermo il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

Approfondisci:

Decreto lavoro e contratti a termine, indennità di 500 euro per chi non viene stabilizzato dopo due anni

Decreto lavoro e contratti a termine, indennità di 500 euro per chi non viene stabilizzato dopo due anni

L’Assegno di inclusione (Adi)

Si chiamerà non più Mia o Gil, ma Adi il nuovo Reddito di cittadinanza riveduto e corretto. Scatterà dal primo gennaio 2024 "quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.

A chi spetta 

L’Adi è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età.

Requisiti 

I nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti. Il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è maggiorato. 2) Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (vedi sotto). Ma se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. 3) Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo. Non basta. Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

L’Assegno non viene erogato al componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per crisi aziendali.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, che determina l’ampliamento della soglia di reddito di cui si può disporre per ottenere l’Adi, è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne; di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,15 per ciascun minore di età fino a due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.

Gli importi 

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro al mese) ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino a un massimo di euro 3.360 annui (280 per mese). Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione è esente dal pagamento dell’Irpef, e non può essere inferiore ad euro 480 annui. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’Isee e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Durata dell’Assegno di inclusione

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

La Carta di inclusione

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di Garanzia per l’inclusione, quale strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Garanzia per l’inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Resta fermo il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La consegna della Carta Garanzia per l’inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.Adi e lavoro In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sia pure con calcoli differenti, il limite è analogo per lo svolgimento di attività d’impresa o di lavoro autonomo. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Obblighi di formazione

Ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli obblighi previsti per iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per i beneficiari della Garanzia per l’inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi.

Come fare domanda 

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’Inps, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.