Giovedì 21 Novembre 2024
REDAZIONE ECONOMIA

Agenzia Entrate, nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento

Tutto quello che c’è da sapere e chi può ottenere la dilazione del pagamento delle tasse

Roma, 6 giugno 2024 – Per semplificare e facilitare gli adempimenti dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato un percorso volto al potenziamento dei servizi e delle modalità di fruizione. La linea di intervento più netta è quello che riguarda il pagamento dei debiti dei contribuenti che intendono regolare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione delle cartelle di pagamento - Crediti iStock Photo
Rateizzazione delle cartelle di pagamento - Crediti iStock Photo

Ecco dunque che per questi casi è prevista la possibilità di rateizzare le somme da versare, con il contribuente che per attivare tale modalità di pagamento deve fare espressa richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999). La rateizzazione ordinaria può avere una durata massima di 6 anni, mentre nel caso di quella straordinaria il limite sale a 10 anni (compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata).  

Cartelle di pagamento, quando si può ottenere la rateizzazione

La rateizzazione delle cifre dovute all’Agenzia delle Entrate può essere richiesta soltanto per determinate somme iscritte a ruolo da:

  • amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori, come Comuni e Regioni, a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

È bene precisare che con somme iscritte a ruolo si intendono tutte quelle che devono essere pagate dal contribuente, ma che lo stesso non ha ancora provveduto a saldare.

Rateizzazione, i requisiti del contribuente

Per poter accedere alla rateizzazione, è necessario che il contribuente dichiari (o anche comprovi in sede di presentazione della richiesta):

  • la sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la quale gli impedisce di pagare le somme dovute in un’unica soluzione. In tale caso si ha diritto alla rateizzazione massima in 6 anni (72 rate);
  • la sua comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di temporaneità, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72. Si procede così con una rateizzazione straordinaria di 10 anni (120 rate);
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Fondamentale, ai fini della rateizzazione delle cartelle di pagamento, è la condizione di temporanea impossibilità al pagamento da parte del contribuente. Con questa, infatti, il soggetto si dimostra capace di pagare quanto dovuto, ma solo se tale operazione gli viene concessa in tempi più lunghi. Dimostra in sostanza di poter pagare, seppur a rate, il proprio debito.

Tale possibilità è invece preclusa a chi ha una condizione di difficoltà economica definitiva, come nel caso di chi cessa la propria attività lavorativa o la sua azienda è in fallimento o in liquidità giudiziale. In questo caso, infatti, il pagamento a rate non permetterebbe comunque al contribuente di saldare i propri debiti.

Altro motivo di esclusione dalla rateizzazione è rappresentato dai casi in cui i soggetti richiedenti sono interessati da particolari procedure concorsuali che, pur non manifestando una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio della par condicio creditorum.

La proroga della rateizzazione delle cartelle di pagamento

Come già più volte detto, la rateizzazione delle cartelle di pagamento può essere:

  • ordinaria, con le rate che potranno essere al massimo 72 in 6 anni;
  • straordinaria, con le rate massime che sono 120 a fronte di un periodo di tempo limite di 10 anni.

Al contribuente è anche lasciata la possibilità di ottenere la rateizzazione in proroga se riesce a dimostrare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il peggioramento della propria situazione di obiettiva difficoltà economica insorta dopo la concessione della prima rateizzazione. Tale opzione può essere attivata soltanto una volta, ma a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.

Il numero massimo di rate concedibili in proroga dipende dalla differenza tra il numero delle rate richieste e quelle concedibili (per un massimo di ulteriori altre 72 o 120 rate) e il numero delle rate scadute e non pagate del precedente piano di pagamento alla data di accoglimento della proroga.  

Come chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento

Il contribuente, sia esso una persona fisica, una ditta individuale o una persona giuridica, ha diverse modalità a disposizione per presentare la richiesta di rateizzazione. Le possibilità variano in base all’importo del debito e alla rateizzazione richiesta, sia questa ordinaria, straordinaria o in proroga.

Entrando più nel dettaglio:

  • la rateizzazioni ordinaria di importo fino a 120mila, può essere richiesta attraverso il servizio “Rateizza adesso” che è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questo caso è chiesto al contribuente di accedere all’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo. È importante sottolineare che il servizio “Rateizza adesso” può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale del contribuente, come commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria. Serve, naturalmente, una delega da parte del contribuente, con il delegato che avrà il diritto di operare in nome del debitore all’interno della sua area riservata sul sito;
  • tutte le tipologie di rateizzazioni (a prescindere dall’importo della richiesta) possono essere presentate attraverso lo specifico modello di istanza. In questo caso occorre allegare un documento di riconoscimento e, se prevista, la documentazione a corredo volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione. È necessario compilare tutte le voci del modulo, specie quelle rivolte al proprio domicilio fisico, indirizzo e-mail o Posta elettronica certificata (Pec). Solo grazie a questi dati, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i bollettini di pagamento.
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Se, come nel caso precedente, il contribuente decide di delegare questa operazione a una terza persona, è necessario che lo stesso riceva specifica autorizzazione. Alla domanda andrà dunque allegata anche la copia del documento di identità del soggetto delegato.

Una volta che il piano di rateizzazione delle cartelle viene autorizzato, il contribuente potrà iniziare a pagare nelle modalità e nei tempi previsti il proprio debito.