Roma, 26 novembre 2024 – Chi è solito fare acquisti online può incappare nella certo non piacevole situazione in cui la merce che è stata pagata non venga consegnata. In tale scenario ci sono una serie di passaggi che devono essere eseguiti dall’acquirente che, muovendosi per tempo e nel giusto modo, può evitare di vedere sfumate le somme spese e avere indietro quanto gli spetta. Il primo passo da compiere è inviare al venditore una diffida nella quale si intima allo stesso di fornire, entro il termine massimo aggiuntivo di 15 giorni, la merce pagata. Se l’operazione non dovesse portare ai frutti sperati, si potrà procedere con azioni legali nei confronti del cedente.
Acquisti online non consegnati, come comportarsi
Prima di arrivare alle giuste azioni di compiere in caso di mancata consegna della merce acquistata, è necessario conoscere cosa dice la legge in questi casi. Così come deciso nel Codice del consumo, i prodotti o i servizi acquistati devono essere consegnati all’acquirente entro i termini decisi dalle parti e senza ritardo. Nel momento in cui, invece, non fosse stata fissata una data di consegna, il venditore avrà l’obbligo di adempiere ai propri doveri entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Se quanto detto in precedenza non dovesse verificarsi, il primo passaggio da fare per l’acquirente è contattare, telefonicamente o via email, il venditore ed esporre la propria situazione. Se tale procedura non dovesse produrre risultati, chi ha acquistato dovrà inviare a chi dovrebbe cedere una lettera formale di messa in mora tramite raccomandata a/r o via Pec. Il venditore avrà ora un termine massimo di 15 giorni per consegnare il bene o servizio già pagato in precedenza dall’acquirente che, se anche dopo questi ulteriore lasso di tempo dovesse essere ancora insoddisfatto (non riceve ancora il prodotto), potrà chiedere la risoluzione del contratto con il venditore e la restituzione di quanto speso inoltrando una seconda lettera di diffida. In questa, inoltre, è anche possibile richiedere una somma valida come risarcimento dei danni.
Ulteriori tutele per chi compra
Nel momento in cui il venditore non dovesse rispondere anche alla seconda lettera di diffida, l’acquirente ha la possibilità di chiedere il rimborso del pagamento tramite chi ha emesso la carta di credito, mentre per quanto riguarda il risarcimento del danno sarà necessario citare in giudizio il venditore per ottenerlo.
Soffermando la nostra attenzione sul primo aspetto in precedenza descritto, cioè quello relativo alla richiesta di rimborso delle somme spese tramite chi ha emesso la carta di credito, è necessario fare delle precisazioni relative al metodo di pagamento scelto. Più nel dettaglio:
- se il pagamento è avvenuto con una carta di credito o una prepagata, è necessario contattare il servizio clienti e richiedere il Charge back (rimborso). Queste carte, solitamente, sono legate a una polizza assicurativa che permette, nell’immediato, di bloccare il pagamento che non è stato ancora versato al beneficiario. Nei casi in cui, invece, le somme sono state già depositate, ma la merce non è stata consegnata, è possibile ottenere lo storno al venditore e vedersi riaccreditata la cifra spesa;
- con Paypal i clienti possono godere di una protezione acquisti gratuita che dà diritto al rimborso in caso di mancata consegna. La contestazione dovrà essere aperta entro il termine massimo di 180 giorni dall’acquisto;
- se si è effettuato il pagamento con un bonifico, è possibile chiedere la restituzione delle somme alla banca fino al momento in cui i soldi non saranno stati inviati al beneficiario (solitamente entro 24 ore). Oltre tale scoglio, le cifre potranno essere recuperate soltanto dal beneficiario;
- con PostePay è molto difficile riuscire a ottenere indietro le cifre spese, motivo per cui è altamente sconsigliato utilizzare questo sistema di pagamento per gli acquisti online.