Roma, 25 dicembre 2020 - Ieri l’Italia è entrata in zona rossa. "Con un minimo di socialità", per usare le parole del premier Conte. Vediamo cosa si può fare e cosa è vietato.
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Sono aperti bar e ristoranti? E i negozi?
Il 25 i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Aperte le farmacie di turno.
Posso tornare a residenza, domicilio o abitazione, da un'altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.
Posso far visita a parenti o amici?
Sì ma osservando alcune regole precise. Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
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Posso spostarmi nella seconda casa?
Sì, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
Posso fare attività motoria all'aperto?
Nei giorni di zona rossa l'attività motoria può essere fatta, esclusivamente in forma individuale, nei pressi della propria abitazione, indossando la mascherina. Vanno rispettate le distanze di sicurezza. Si può fare sport all'aperto senza mascherina e in forma individuale, mantenendo i 2 metri di distanza, ma non si può uscire dal proprio comune di residenza o di domicilio. Fatto salvo che "tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza".
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Cosa s'intende per 'motivi di necessità' che legittimano gli spostamenti?
La valutazione resta rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.
Cosa rischio se violo i divieti?
Una sanzione amministrativa da 400 a mille euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Cosa devo fare se voglio contestare il verbale?
Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione può rivolgersi al prefetto, al quale fare pervenire scritti e documenti difensivi.
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