IL TRIBUNALE di Milano, contraddicendo l’opposto orientamento della Cassazione (Aprile 2014), rivoluziona la responsabilità medica con una sentenza che potrebbe fare scuola. Come la mia esperienza di avvocato in materia mi insegna, oggi si è passati dalla antica quasi irresponsabilità da malasanità a un eccesso di richieste risarcitorie, talora cinicamente speculative, che ha prodotto la piaga della cosidetta medicina difensiva, oggi moltiplica i costi assicurativi professionali e allontana molti medici di talento da settori a rischio. Questa sentenza, detto in soldoni, allenta ora la responsabilità del medico ospedaliero, lasciando invece ferma quella più ampia della struttura, perché, innovando, considera solo la seconda – ma non anche il primo –, legata al paziente da un ‘contatto sociale’ equiparabile a un contratto.
LA RESPONSABILITÀ risarcitoria di quel medico può ora essere fatta valere solo come ‘extracontrattuale’: dunque entro cinque anni (non più dieci); mentre ricade sul paziente l’onere di provare la colpa del medico e non è più quest’ultimo a dover provare la propria correttezza. Laddove, in quanto ‘contrattuale’, la responsabilità della struttura si prescrive in dieci anni e l’onere della prova di avere bene operato ricade sull’ente, dovendo il paziente limitarsi a provare il danno causatogli. Tanto poggia su una nuova interpretazione del ‘decreto Balduzzi’ (2012), il quale limitava la responsabilità penale alla sola colpa grave per i medici che si fossero attenuti a «linee guida» scientificamente consolidate, «fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile». È il riferimento a quest’ultima norma, relativa alla responsabilità extracontrattuale, l’appiglio per la innovativa svolta giurisprudenziale. In altri termini, se c’è la malasanità ospedaliera, la disciplina più severa, la responsabilità contrattuale, diventa invocabile solo contro l’ente, ma non più contro il medico interno (diverso, ovviamente, è il discorso per la responsabilità – che resta contrattuale – del libero professionista rispetto ai propri pazienti). Il rischio da impresa sanitaria è finalmente equiparato a quello degli altri operatori economici: si tutela il danneggiato differenziando la più ampia responsabilità dell’ente da quella personale ed eventuale degli operatori.
di Ugo Ruffolo