Sabato 21 Dicembre 2024
REDAZIONE CRONACA

Salsiccia anche se vegetale: la decisione della Corte Ue sulla denominazione

La sentenza stabilisce che il termine, usualmente associato ad alimenti di origine animale, può essere utilizzato anche per indicare prodotti contenenti proteine vegetali

Salsiccia vegetale

Salsiccia vegetale

Roma, 4 ottobre 2024 – Da oggi polpette e salsicce non saranno più solo di carne. Anche se vegetali, si potranno usare i tradizionali termini associati ad alimenti di origine animale per indicare prodotti contenenti proteine vegetali. Una piccola rivoluzione sul fronte dell'etichettatura degli alimenti, che arriva con la sentenza (C-438/23) della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui "qualora non abbia adottato una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali".

Il caso

Il caso nasce dalla contestazione di quattro entità attive nel settore dei prodotti vegetali e vegani (Association Protéines France, Union vegetarienne européenne, Association végétérienne de France e società Beyond Meat Inc.), che contestano un decreto adottato dal governo francese per tutelare la trasparenza delle informazioni relative agli alimenti nel commercio. A loro avviso tale decreto, che vieta (per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali), l'uso di denominazioni quali "steak" o "salsiccia", senza e anche con l'aggiunta di precisazioni complementari quali "vegetale" o "di soia", si configura in violazione del regolamento Ue 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, che garantisce la corretta informazione dei consumatori.

Cosa dice la sentenza

Nella sua sentenza la Corte stabilisce che il diritto dell'Unione istituisce una presunzione relativa in forza della quale le informazioni fornite secondo le modalità prescritte dal regolamento n. 1169/2011 tutelano sufficientemente i consumatori, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che si aspettano di trovare nell’alimento indicato con una denominazione usuale, quale appunto salsiccia.

Uno Stato membro può adottare una denominazione legale di un prodotto, ma senza di essa "non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere, mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, l'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti".