Martedì 12 Novembre 2024
GIULIA PROSPERETTI
Cronaca

Revoca concessione Autostrade, il 'maestro' di Conte: ecco quando non si paga la penale

Il professore di diritto civile Giudo Alpa: non bisognerà aspettare la sentenza dei magistrati Ponte Morandi Genova, scontro su revoca della concessione. "Entro il 2019 nuovo viadotto"

Il ponte Morandi crollato a Genova (Lapresse)

Il ponte Morandi crollato a Genova (Lapresse)

Roma, 17 agosto 2018 - Una questione intricata che, al di là di facili proclami dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, andrà ora analizzata attentamente dal punto di vista giuridico. Si parla di una penale da venti miliardi di euro nel caso in cui il Governo decidesse di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia ma per comprendere la faccenda in tutta la sua complessità occorre fare un passo indietro. A regolare il rapporto tra il ministero dei Trasporti e il concessionario Autostrade per l’Italia è la Convenzione unica del 12 ottobre 2007 con scadenza al 31 dicembre 2038. 

Come previsto dagli articoli 8 e 9 della Convenzione, il Concedente (in questo caso il Mit) può revocare la concessione alla società Autostrade in caso di "accertamento di gravi inadempimenti del concessionario". Una volta effettuato l’accertamento, ed acquisite le prove di tali inadempimenti, la procedura prevede che Autostrade per l’Italia, entro un termine stabilito, fornisca le "proprie giustificazioni". Solo in seguito, dopo aver respinto le giustificazioni presentate, il Concedente può avviare il procedimento. La decadenza della concessione (articolo 9) viene dichiarata nel caso in cui "perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi" previsti (che in questo caso, presumibilmente, dovrà essere dimostrata attraverso una difficile analisi retroattiva). Tra questi (articolo 3, comma 1, lettera b) vi è il "mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse". 

Sempre l’articolo 9 stabilisce che "il trasferimento della concessione è subordinato al pagamento del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo" e aggiunge che "l’importo viene decurtato a titolo di penale di una somma pari al 10 per cento dello stesso salvo maggior danno subito dal Concedente". Tre parole che, nel caso in cui il Governo sia in grado di presentare le prove di «gravi inadempimenti», potrebbero significare un azzeramento dell’importo previsto. 

Nel caso in cui, invece, il Governo procedesse alla revoca della concessione senza essere riuscito a dimostrare eventuali colpe da parte di Autostrade per l’Italia incorrerebbe nel risarcimento previsto dall’articolo 9 bis. Tale articolo prevede, infatti, "un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente anche di natura straordinaria e imprevedibile". 

"Se c’è la prova della colpa non si deve pagare niente. Anzi la stazione appaltante può chiedere il risarcimento del danno". Guido Alpa, professore ordinario di diritto civile alla Sapienza di Roma nonché docente del premier Giuseppe Conte, analizza la questione all’interno di un quadro giuridico più ampio. Il punto chiave della questione è la prova della colpa della società concessionaria. Senza di quella la revoca della concessione non è pensabile. Ma se si riesce a dimostrare l’inadempimento non esistono penali.

 "Analizzando la situazione giuridica in astratto – spiega Alpa – c’è una disposizione del codice degli appalti (l’articolo 176 che recepisce l’articolo 44 della direttiva europea sugli appalti del 2014 n.23) che prevede la risoluzione del contratto di concessione quando c’è o la colpa della stazione appaltante o la colpa del concessionario. Una volta accertata la colpa, l’articolo 1453 del codice civile stabilisce che in caso di inadempimento del concessionario, il creditore – che in questo caso sarebbe la stazione appaltante – può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Un risarcimento che può avvenire anche in forma specifica chiedendo che venga ripristinato il patrimonio che è stato leso con la ricostruzione del ponte a carico di Autostrade". 

Per accertare la colpa ed eventualmente procedere alla revoca della concessione non bisognerà aspettare la sentenza dei magistrati. "I due procedimenti sono autonomi – afferma Alpa –. Può non esserci reato ma esserci inadempimento. Bisogna analizzare come si sono comportati nell’adempimento della concessione. E qui c’è un elemento in più che nessuno ha ancora messo in evidenza ed è il fatto che questo tratto di autostrada non è più fruibile perché è crollato il ponte. Vuol dire che, nel caso fosse accertata la colpa del debitore, a suo carico ci sarebbe anche l’impossibilità di svolgere la prestazione. Ma è ancora tutto da accertare".