Roma, 3 agosto 2023 – La Camera ha approvato all'unanimità la legge sul diritto all'oblio oncologico. Ok unanime dell'Aula alle norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e che sono guarite. Il testo passa ora al Senato. La legge introduce un "diritto all'oblio" per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari, assicurativi, nonché alle adozioni.
La legge sull'oblio oncologico
Grazie alla legge sull'oblio oncologico le persone guarite da un tumore avranno ora un diritto fondamentale: quello di non fornire informazioni né subire indagini riguardanti la loro pregressa patologia. Questi alcuni degli ambiti in cui la legge approvata dalla Camera inciderà: accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro. Sull'applicazione delle disposizioni della legge vigilerà il Garante per la protezione dei dati personali.
Nel dettaglio, per esempio, al momento della stipulazione o il rinnovo di contratti riguardanti servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non sono ammesse richieste di informazioni sullo stato di salute della persona che firma il contratto su patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente.
Sul tema delle adozioni o affidamenti, le indagini che vengono svolte sulla persona richiedente non possono riguardare lo stato di salute: tali indagini non possono avere a oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per quanto riguarda l'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, si fa divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta.