Giovedì 26 Dicembre 2024
ALESSANDRO FARRUGGIA
Economia

Superbonus, incentivi per le case soffocati dalla burocrazia

Lo sconto al 110% verrà prorogato al 2023 (ma con la manovra d’autunno). Per avviare i lavori bisogna presentare 38 documenti

Daniele Franco, 67 anni, è il ministro dell’Economia del governo Draghi

Lo scontro su una misura fondamentale e attesa come il superecobonus edilizio – M5s, Forza Italia e parte del Pd e della Lega a favore, ma il Mef preoccupato per le coperture – dovrebbe trovare una tregua sulla base di una mediazione proposta dal Mef e garantita politicamente da Draghi, che potrebbe parlarne in aula domani nell’informativa che terrà sul Recovery: le coperture necessarie (10 miliardi) per una proroga al 2023 saranno inserite nella manovra di autunno. Sembra una soluzione. Ma se così non sarà, il superbonus edilizio rischia di trasformarsi in superflop edilizio.

Ad oggi i condomini che vogliono usufruire di ecobonus/sismabonus dovranno aver effettuato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022 e poi completarli entro fine 2022. Solo per gli istituti case popolari è prevista una proroga al giugno 2023. Per la stragrande maggioranza di chi vorrebbe intraprendere questa strada i tempi rischiano di dar vita a una missione impossibile. Il primo problema è l’eccesso di carte richieste. Per un intervento di efficientamento energetico/sismico (e interventi collegati) i documenti da produrre sono tra 36 e 38 a seconda se si è proprietari, locatari o familiari del possessore. Si spazia dal documento attestante la proprietà alla dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per sostenere che i lavori saranno a proprio carico, a quella con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività d’impresa, fino al titolo edilizio. Servono poi 14 documenti per l’inizio dei lavori, 7 all’avanzamento lavori al 30% e 9 a fine lavori.

Superbonus, Buia: "Proroga subito o l’edilizia si ferma"

Particolarmente spinosa la questione prevista da tre articoli del Testo Unico Edilizia: l’articolo 49, che prevede l’obbligo di legittimità per gli interventi che vogliono accedere a detrazioni fiscali; il 50, che offre la possibilità di sanare la posizione edilizia per non perdere le agevolazioni concesse; il 36, che prevede l’accertamento di conformità per sanare degli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo.

Il Dl agosto ha stabilito che le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito allo stato legittimo degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi, ma anche qui, difformità superiori al 2% sulle parti comuni sono la norma, specialmente in realtà come Roma o Napoli. Ed è proprio sull’articolo 36 che sono nati due grandi problemi. Il primo è relativo al concetto di doppia conformità necessaria per richiedere la sanatoria edilizia (l’intervento dovrà essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda).

Il secondo riguarda le tempistiche necessarie per l’attivazione dell’accertamento di conformità vista l’assenza di digitalizzazione degli archivi e la pandemia che ha rallentato i lavori all’interno degli sportelli unici per l’edilizia. Rispondendo al question time dell’8 aprile il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha promesso che si valuterà un qualche intervento: "Occorrerà trovare un adeguato punto di equilibrio fra una semplificazione necessaria delle procedure di accesso al superbonus e ovviamente la lotta al fenomeno dell’abusivismo, che deve rimanere una direttiva su cui siamo tutti d’accordo". Nel prossimo decreto semplificazioni potrebbe esserci una prima risposta. Senza il quale le aspettative del superbonus 110% andranno largamente deluse.