Domenica 22 Dicembre 2024
CLAUDIA MARIN
Cronaca

Ecobonus, condizionatori e fotovoltaico. Così si ottiene il super sconto

Nel decreto approvato dal governo detrazione fiscale del 110% da luglio. Ecco la guida

Coronavirus, cantiere (Imagoeconomica)

Roma, 15 maggio 2020 - L’ecobonus con il 110 per cento di detrazione fiscale (e dunque con la possibilità di fare i lavori a costo zero) è sulla rampa di lancio. Ma il maxi-decreto approvato l’altra sera, che lo prevede all’articolo 128, non manca di fissare paletti e vincoli (sia nelle opere ammissibili sia nei destinatari) che potrebbero limitarne la portata e, dunque, anche l’effetto volano per l’attività delle imprese edili. A meno che nel passaggio parlamentare del provvedimento e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate non si allarghino le maglie dell’operazione. 

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Va specificato innanzitutto che sarà possibile utilizzare l’ecobonus in versione mega solo dal prossimo primo luglio e non prima, fino alla scadenza stabilita al 31 dicembre 2021, anche se nella versione in uscita dal consiglio dei ministri la scadenza potrebbe essere stata allungata alla fine del 2022. Le opere e le spese ammesse all’agevolazione maxi sono quelle "per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici". Nello specifico il super-sconto vale per gli interventi di coibentazione degli edifici aventi a oggetto almeno il 25% della superficie esterna, entro il limite di 60 mila euro per ogni unità immobiliare indipendente o in condominio. 

Un tetto di spesa che si abbassa a 30 mila euro per singola unità immobiliare per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza. Il tutto a condizione che gli interventi garantiscano il miglioramento di almeno due classi di prestazione energetica dell’edificio. Ma se questo non è possibile, basta "il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica". Ora se sono soddisfatte le condizioni indicate, si potranno aggiungere ai lavori principali con gli stessi vantaggi anche altri interventi (dal cambio degli infissi al rifacimento delle facciate). Il problema è che in questo caso lo sconto vale solo per le persone fisiche (e non per le società) e solo per le abitazioni in condominio o per quelle unità immobiliari indipendenti che siano anche la prima casa del contribuente.

1. RISTRUTTURAZIONI

Per l’isolamento termico la soglia è 60.000 euro

Il nuovo bonus si applica innanzitutto agli interventi di coibentazione degli edifici aventi ad oggetto almeno il 25% della superficie esterna. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare indipendente o in condominio.

2. MAXI BONUS

Detrazione del 110% per le spese fino al 2021

Nello specifico, il governo ha inserito un potenziamento della detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 "per interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus)". Le spese saranno detraibili in 5 anni.

3. PANNELLI SOLARI

Agevolazioni maggiorate su tutte le installazioni

La detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 riguarda anche l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Lo sconto è maggiorato se le installazioni avvengono insieme ad altri interventi strutturali.

4.INFISSI

Il super sconto solo per i lavori strutturali

Non si potranno super-agevolare interventi quali il rifacimento degli infissi o l’installazione di un nuovo condizionatore (che continuano a beneficiare dei ‘vecchi’ incentivi) a meno che non siano inseriti in lavori strutturali di ben altra portata.

5.CLIMATIZZAZIONE

Impianti centralizzati per avere il rimborso

Tra i casi che abilitano la detrazione: interventi di isolamento termico delle superfici, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldare o rinfrescare o la fornitura di acqua calda a condensazione.

6. SISMABONUS

Interventi sugli edifici. Ma serve l’assicurazione

La detrazione al 110% riguarda anche le spese relative agli interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio. Il sismabonus sarà ammesso nelle zone sismiche 1 e 2 e nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.

 

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