Roma, 20 settembre 2016 - L'Aula della Camera ha dato il via libera al provvedimento che introduce norme a contrasto del cyberbullismo. Con 242 voti favorevoli, 73 contrari la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomemi del bullismo e del cyberbullismo. Il testo torna per l`ultima lettura al Senato.
Queste, in sintesi, le norme principali contenute nel testo della legge:
IDENTIKIT DEL BULLO - Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
OSCURAMENTO DEL WEB - Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato puo' rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L'oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA - In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e alla uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
STRETTA SU STALKING TELEMATICO - Viene rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
AMMONIMENTO DA PARTE QUESTORE - In presenza di reati non procedibili d'ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l'ammonimento cada nel vuoto, la pena viene aumentata. Se l'ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.
PIANO DA AZIONE E MONITORAGGIO - Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.