Roma, 9 marzo 2020 - Zone rosse, ma non per chi lavora, uomini e merci potranno circolare: basterà un’autocertificazione. Il decreto varato nella notte era per troppi versi poco chiaro e lasciava troppi dubbi interpretativi e così ieri Protezione Civile, ministero della Salute, degli Affari Regionali e regioni si sono riunite e hanno trovato una quadra su misure che non strangolino l’economia assieme al Coronavirus. "Il divieto di spostamento previsto all’articolo 1 in Lombardia e nelle 14 province – ha infine avvertito Angelo Borrelli – non si applica al transito delle merci a chi fa parte della filiera produttiva e non vieta gli spostamenti individuali per motivi di lavoro, di necessità e di salute. Non è poi prevista nessuna limitazione all’operatività degli uffici pubblici, fatto salvo il ricorso auspicato allo smart working".
Il Viminale ha da parte sua chiarito ulteriormente. "Gli spostamenti – osserva una circolare del ministro Luciana Lamorgese ai Prefetti – potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus". "I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità – avverte il Viminale – avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori . Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo anche della prescritta autocertificazione". Chi tentasse di fare il furbo – in particolare chi è positivo o è obbligato alla quarantena e circola – va incontro a conseguenze penali. "Il mancato rispetto degli obblighi del decreto – è stabilito nella direttiva Lamorgese e nel Dpcm – è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)".
L'ordinanza della Protezione civile
Già nel pomeriggio i ministeri degli Esteri e dei Trasporti avevano chiarito con due note che non c’era nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci, dei transfrontalieri e di tutti i lavoratori della filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020. "Le limitazioni introdotte oggi – si osservava – non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Per quanto riguarda le merci, potranno entrare ed uscire dai territori interessati:, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci". "Nelle zone elencate nell’articolo 1 del Dpcm dell’8 marzo 2020 – chiariva però il ministero dei Trasporti – tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano lì devono limitare gli spostamenti allo stretto necessario, per rientrare nei propri luoghi di residenza".