Venerdì 22 Novembre 2024
REDAZIONE CRONACA

Coronavirus, zona rossa tutta la Lombardia e altre 11 province

Allo studio due dpcm: uno per le zone più colpite e uno a livello nazionale. Stop a palestre, piscine, musei. Supermercati e centri commerciali aperti solo da lunedì a venerdì. Disposizioni in atto fino al 3 aprile. Il testo definitivo del decreto: si può tornare a casa

Coronavirus, chiusa la Lombardia e altre 11 province (Ansa)

Coronavirus, chiusa la Lombardia e altre 11 province (Ansa)

Roma, 7 marzo 2020 - Chiusa tutta la Lombardia e altre 11 province per il coronavirus. Questo il giro di vite del governo nel nuovo decreto ministeriale per il contenimento dell'emergenza nazionale sanitaria. Le zone rosse saranno estese anche in Piemonte ed Emilia-Romagna. Stop spostamenti, salvo permesso, nei comuni di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Qui la versione definitiva del decreto: si può tornare a casa

Allo studio ci sarebbero due decreti, che il governo dovrebbe adottare nelle prossime ore. Il primo, come visto, riguarda le aree dove più alto è il numero dei contagiati, limitando anche la mobilità: la regione Lombardia e le altre 11 province. Il secondo dpcm si occupa invece di tutto il territorio nazionale irrigidendo le disposizioni già adottate, confermando per ora la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, e introducendo nuove restrizioni come la sospensione dell'attività di pub, sale giochi e discoteche. 

Nella bozza del Dpcm a cui lavora il governo per le zone più sensibili, e che dovrebbe essere varato già stasera, si vieta l'ingresso e l'uscita dalla Lombardia e alle altre province. Nelle "zone rosse" i cittadini con qualche linea di febbre (sopra i 37 gradi, ndr) dovranno restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti. Stop a supermercati e centri commerciali in festivi e pre-festivi. Sanzioni e sospensione attività a gestori di bar e rattività di ristorazione che non fanno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Stop agli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. 

Nella bozza si legge: "Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020". Già ieri sera, alla fine del consiglio dei ministri, il premier Conte aveva chiesto ai ministri presenti la necessità di una ulteriore stretta.

Il testo integrale della bozza del decreto ministeriale in Pdf

Ecco la bozza: 

a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. 

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie; 

e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 

f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

g) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 

i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse); 

m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

n) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti; 

q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.