Roma, 4 aprile 2019 - Arriva la nuova class action in versione italiana: la class action 4.0, come è stata anche ribattezzata. A dare il via libera finale alla legge che rilancia la possibilità di azioni collettive, sul modello americano, contro soprusi e scorrettezze di aziende ed enti che svolgono servizi pubblici, è stato il Senato con un consenso che va oltre la maggioranza di governo (206 sì, con l’astensione di Forza Italia e un solo voto contrario, quello del senatore azzurro Gaetano Quagliariello). Soddisfatti soprattutto i grillini, con il vice-premier Luigi Di Maio («Il cittadino viene messo al centro e nessuno potrà più sentirsi intoccabile, nascondendosi dietro allo strapotere economico») e i ministri Adriano Bonafede e Riccardo Fraccaro («Cittadini più difesi contro le lobby») che cantano vittoria, riserve e perplessità arrivano da Forza Italia: «Si rischia di penalizzare le piccole e medie imprese e di far scappare le multinazionali dal nostro Paese, perché le nuove regole non hanno filtri». Mentre le associazioni dei consumatori puntano l’indice principalmente contro la sua entrata in vigore che sarà solo tra un anno.
Ma vediamo gli aspetti-chiave della nuova legge, che entrerà però in vigore nel 2020 e prende il posto di quella varata oltre un decennio fa. Le regole per intraprendere un’azione legale collettiva per un danno subito collegialmente passano dal Codice del consumo al Codice di procedura civile. Si tratta del nuovo titolo VIII-bis «Dei procedimenti collettivi» composto da 15 articoli che danno l’estensione generalizzata della legittimazione ad agire a tutti i soggetti che avanzino pretese risarcitorie rispetto a condotte lesive. Non compare la parola «consumatori», ma si parla di «diritti individuali omogenei» «tutelabili anche attraverso l’azione di classe».
Non sono consentiti, però, ricorsi su contenziosi del passato, ovvero la class action non può essere chiesta per eventi accaduti prima dell’entrata in vigore della legge. Con l’introduzione dell’opt-in, l’adesione all’azione potrà avvenire, entro determinati termini, non solo nella fase successiva all’ordinanza, ma anche in quella successiva alla sentenza. L’azione sarà nella titolarità di ciascun componente del gruppo, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno puntato alla tutela dei diritti omogenei, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia. I destinatari dell’azione di classe possono essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, non la Pubblica amministrazione. La competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello).
Con le nuove regole i procedimenti di class action si articolano in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima relativa alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione. Il tribunale ha trenta giorni di tempo per decidere sull’ammissibilità dell’azione, la relativa ordinanza va pubblicata entro 15 giorni ed è reclamabile entro 30 giorni in Corte d’appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni.