Sabato 27 Luglio 2024
FRUZSINA SZIKSZAI
Cronaca

Ceneri dei defunti: quando si possono tenere in casa? Cosa dice la legge sulla cremazione

La dispersione è consentita, ma servono una serie di autorizzazioni. Se mancano, si rischiano multe salate e persino di finire in carcere

Roma, 13 dicembre 2023 – Sì alle ceneri “nei luoghi del cuore”, no alla dispersione in natura. È la nuova posizione del Vaticano per quanto riguarda il destino delle ceneri dei defunti, nata da due domande del cardinale Zuppi: se sia possibile tenere i resti in luoghi comuni simili agli ossari e se si può prevedere la conservazione di una minima parte in un luogo significativo per il defunto. Ma cosa dice la legge sulle cremazioni?

In Italia la cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri è consentita, ma il suo esercizio è legato a una serie di autorizzazioni che, se mancano, possono portare a multe molto salate o persino la pena di reclusione. La prima autorizzazione da avere, in ogni caso, è quella del defunto: la sua volontà espressa in vita è sempre da rispettare.

Ceneri dei defunti: si possono tenere in casa? (Ansa)
Ceneri dei defunti: si possono tenere in casa? (Ansa)

Si possono tenere le ceneri in casa?

Se si vogliono tenere le ceneri del defunto in casa, è necessario presentare un’apposita domanda all’ufficiale dello stato civile del comune in cui la persona è deceduta. Alla domanda va allegata anche una copia conforme del testamento olografo o pubblico, o di un altro atto da cui risulta la volontà del defunto. In assenza di questi documenti, il coniuge o i parenti più stretti hanno comunque diritto di presentare richiesta.

Una volta ottenuta l’autorizzazione ufficiale, vanno rispettate una serie di regole per quanto riguarda la conservazione delle ceneri. Esse vanno custodite in un’urna che viene sigillata non appena concluso il processo di cremazione. Sul contenitore devono essere riportati i dati anagrafici del defunto per consentirne sempre l’identificazione. Le ceneri, poi, vengono affidate a un custode, che così si fa carico di diversi obblighi.

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, con facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione al momento della richiesta, a patto che si tratti di un luogo sicuro, al riparo da eventuali furti, violazioni o profanazioni e che permetta agli altri parenti di visitare i resti del defunto. L’affidatario, inoltre, è sempre tenuto a comunicare eventuali cambi di residenza e a portare con sé l’urna. Il Comune di residenza ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri attraverso sopralluoghi periodici o a campione.

E la dispersione in natura?

Come abbiamo già detto, nel nostro Paese è consentita anche la dispersione delle ceneri, ma solo secondo le modalità indicate dalla legge. Anche in questo caso occorre il consenso del defunto e l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile. Le ceneri, poi, possono essere disperse nelle zone appositamente create nei cimiteri (se ci sono), in giardini privati, oppure in natura.

La regola di base è che la dispersione deve avvenire almeno a 300 metri di distanza da qualsiasi abitazione o manufatto. Quindi non va bene un giardino privato qualsiasi, deve essere abbastanza grande, e se confina con un’altra abitazione oltre alla nostra, vi devono essere comunque almeno 300 metri di distanza. Lo stesso vale anche nei laghi, nei fiumi e in mare: non è possibile svuotare l’urna dal porto, bisogna trovare un punto lontano dalla costa senza natanti e imbarcazioni. Al mare sarà necessario richiedere anche l’autorizzazione da parte della capitaneria di porto che, di solito, rilascia tali autorizzazioni solo fuori stagione.