Roma, 30 maggio 2019 - Nuova decisione della Cassazione sulla cannabis light, che potrebbe mettere definitivamente al bando il prodotto dagli shop, finiti al centro delle polemiche delle ultime settimane, con la crociata del ministro Matteo Salvini contro gli esercizi che commercializzano l'inflorescenza. Per le sezioni unite della superma Corte, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti "derivati dalla coltivazione della cannabis", come l'olio, le foglie, la resina e, appunto, le inflorescenze.
COSA DICE LA LEGGE - Con la loro informazione provvisoria, alla quale nelle prossime settimane dovrà seguire il deposito della sentenza con le motivazioni, i giudici osservano che la legge del 2016 "qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati". La commercializzazione di cannabis sativa light non rientrerebbe così nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. In aggiunta, spiegano sempre i giudici della superma Corte, "integrano il reato previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) le condotte di cessione, vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della 'Cannabis sativa L', salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".
IL CASO - La decisione della suprema Corte arriva dalla richiesta della procura, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, di inviare gli atti alla Consulta sulla questione della cannabis light. A riferire il contenuto della requisitoria del pg in mattinata era stato l'avvocato Carlo Alberto Zaina: "Il pg della Cassazione ha evidenziato che non c'é ragionevolezza nel sistema legislativo attuale e che le indicazioni fornite dal legislatore, sul tema della cannabis ligth, non sono chiare: pertanto non vi è la prevedibilità, da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate". In subordine alla richiesta di inviare gli atti alla Consulta, "il pg - aveva riportato Zaina - ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pm di Ancona contro l'ordinanza con la quale era stato revocato il sequestro di prodotti derivati derivati dalla cannabis light a un commerciante". IL MINISTRO FONTANA - "Esprimo soddisfazione per la sentenza con cui la Cassazione ha stabilito che è reato commercializzare i prodotti derivati della cosiddetta cannabis light: questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti e alla bontà delle posizioni espresse e delle scelte da noi adottate fino ad oggi". Così il Ministro per la Famiglia e le disabilità, con delega alle politiche antidroga, Lorenzo Fontana. L'ELENCO DEI PRODOTTI - Olio, foglie e comuni derivata della canapa, ma non solo. Nei cannabis light shop si puo' trovare davvero di tutto: dai lecca lecca all'aroma di marijuana ai biscotti con una percentuale di Thc molto bassa (la stessa delle inflorescenze), i cosiddetti 'cookies', fino a magliette realizzate con la fibra ricavata, oli per massaggi e apparecchiature per la vaporizzazione degli estratti. Se per i capi di abbigliamento la vendita fa affidamento a norme diverse, potrebbero essere molti - se non quasi tutti - i prodotti messi al bando a seguito della nuova sentenza.