Roma, 12 marzo 2019 - La Cassazione ribadisce: perché la multa sia valida, gli autovelox devono essere ben visibili, non basta sia esposto un cartello di avviso. Giordano Biserni dell’Asaps - Associazione amici della polizia stradale - rilancia la notizia su Twitter e commenta con ironia polemica: e magari "il sabato e la domenica la banda della polizia in concerto ben udibile... Si sta esagerando, tanto vale abolirli gli autovelox e amen".
Certo, pattuglia ben visibile. Magari gli agenti ben posizionati in divisa almeno 1,5 metri dentro la corsia di marcia e il sabato e la domenica la Banda delle Polizia in concerto ben udibile... Sì si sta esagerando, tanto vale abolirli gli autovelox e amen. https://t.co/8omXMDqRlo
— Giordano Biserni (@giordanobiserni) 11 marzo 2019
Infiamma la rete l’ultima ordinanza della Suprema Corte - numero 6407 del 5 marzo - che accoglie il ricorso di un automobilista livornese. L’uomo era stato multato dalla polizia stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Viaggiava a 140 chilometri orari (il limite è di 90) e aveva preso un verbale da 531 euro, che si porta dietro la sanzione accessoria della patente sospesa, da uno a tre mesi. “Ma il ricorso ha bloccato l’iter - chiarisce l’avvocato Giorgio Nazzi dello studio legale Brini di Pontedera -. La contestazione è arrivata a casa. La pattuglia era nascosta nella piazzola di una stazione di servizio. Quando il cliente se n’è accorto, dopo essere transitato, ha imboccato la prima uscita e ripetuto il percorso, filmando la polizia, per avere un documento inoppugnabile. Oggi le pattuglie non visibili sono sempre meno frequenti. Più presenti sicuramente nei piccoli centri”.
Anche nel 2017 la Cassazione aveva sancito lo stesso principio nell’ordinanza 25392. Ma quella sentenza non era stata ‘massimata’, in altre parole non era finita nelle storie di giurisprudenza. “Questa invece si concentra in maniera esclusiva, molto sintetica e anche chiara su questo - osserva l’avvocato -. Ora andremo in tribunale a Livorno perché sia sancito l’accoglimento del principio di diritto e si autorizzi il nostro cliente a non pagare la multa”. Scrive la Cassazione: “La norma all’articolo 142 comma 6 bis del codice della strada specifica che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili (...), con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”.