Novara, 5 novembre 2024 - Per il TruCam quell’imprenditore con la sua Audi sfrecciava sull’autostrada A26 a 255 chilometri all’ora. Ma lo strumento non era omologato – stesso problema degli autovelox – e così nell’ordine il prefetto:
- ha annullato la multa da 845 euro
- ha restituito la patente all’automobilista
- ha restituito anche i 10 punti che gli erano stati decurtati.
Ma andiamo con ordine, seguendo le spiegazioni di Gabriele Pipicelli, l’avvocato di Verbania che ha assistito l’automobilista nel suo ricorso.
Le parole dell’avvocato
“La velocità registrata dallo strumento non può essere considerata attendibile - rimarca Pipicelli, l’avvocato di Verbania che ha assistito l’automobilista -. Deve valere il principio di legalità. Ed è lo stesso per l’etilometro, anche quello strumento deve essere a norma”.
Avvocato, sta dicendo che lo Stato, in difetto, fa passare dalla parte della ragione chi ha torto? Perché la velocità di 255 chilometri all’ora è senz’altro pericolosa... Replica il legale: “Ma chi dice che l’automobilista viaggiava a 255 chilometri all’ora? Uno strumento che di fatto non può essere considerato attendibile. C’è ormai una lunga giurisprudenza su questo punto, a partire dalla Corte Costituzionale del 2015. Per fare un esempio banale, anche la bilancia del salumiere dev’essere revisionata ogni tot per darmi una garanzia che il peso sia corretto”.
“Lo Stato deve rimediare”
Secondo il legale, la domanda è una sola: “Lo Stato conosce benissimo norme e indirizzi della giurisprudenza, ormai consolidati. Perché non si preoccupa di tenere conto di questi indirizzi e di usare apparecchiature conformi ai principi espressi e più volte ripetuti dalle autorità giudiziarie?”.
L’ultima sentenza della Cassazione
La Cassazione, sentenza dopo sentenza, ha stabilito ormai con molta chiarezza che per i dispositivi di rilevamento della velocità “approvazione” e “omologazione” sono due passaggi ben distinti. Il primo ha un fondamentale valore tecnico, in poche parole è il garante della correttezza dello strumento. Tra gli ultimi pronunciamenti della Suprema Corte c’è l’ordinanza 26553 dell’11 ottobre. Se l’automobilista fa ricorso, finché non si arriva al giudizio non dev’esserci l’obbligo di comunicare i dati e nemmeno si deve incorrere nella decurtazione dei punti.