Nella giungla italiana di leggi e sentenze che a volte si contraddicono a vicenda può succedere di tutto. L’ultima pronuncia della Corte di Cassazione spazza via la formalità tecnica dell’accertamento con alcol test e ribalta il concetto espresso dalla Cassazione stessa mesi fa che sottolineava formalmente addirittura la possibile presenza di un avvocato alla prova dell’etilometro. State a sentire cosa dice la Suprema corte in quest’ultimo pronunciamento.
Per accertare il reato di guida in stato d’ebbrezza non è indispensabile l’alcoltest, ma basta che il comportamento del conducente dell’auto al momento dello stop intimato dagli agenti manifesti evidenti sintomi di ubriachezza. Per esempio, basterebbe vedere come se la cava a camminare a filo su una linea longitudinale o se guida a scatti, uscendo dalla carreggiata, o semplicemente abbia gli occhi arrossati, emani forte odore di alcool o presenti saliva che esce dalla bocca. Tutti sintomi che dimostrano inequivocabilmente il bicchiere di troppo. Lo ha stabilito – informa il sito La Legge per Tutti – una sentenza della Cassazione in cui si precisa che quando non è possibile fare il test con l’ etilometro o magari viene effettuata solo una prova (senza la seconda di verifica), non resta che l’accertamento sintomatico, indipendentemente dagli accertamenti tecnici. E in questo caso le dichiarazioni dei verbalizzanti sono sufficienti a instaurare il processo penale. Tutto paradossale ma vero.
Dunque un agente della polizia municipale potrebbe mettervi nei guai a vista. Hai gli occhi arrossati dalla congiuntivite? Sei con le spalle al muro e dovrai spiegare al giudice che non eri ubriaco. Hai tentato di schivare un gatto, o per un attimo hai accusato una incertezza al volante? L’agente ti vede da lontano e stabilisce che hai alzato il gomito. Niente accertamento formale basta un’occhiata. Il contrario sul piano concettuale di un’altra sentenza di Cassazione rigida in senso opposto e che recita: se l’automobilista non viene avvertito che può farsi assistere da un legale , non solo l’accertamento viene annullato, ma la stessa nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado. E se i giudici intervengono in questo modo vuol dire che non sono chiare la legge e la sua applicazione. Tutto ciò confonde e fa arrabbiare gli autobilisti che, al di là di queste due sentenze, per un bicchiere di birra rischiano la patente.
Tornando alla recente pronuncia sorge un dubbio: come si stabilisce se uno è un po’ brillo o veramente ubriaco? Servirà seduta stante la consulenza di un barman? O di un medico? Nodi da sciogliere.
Riassumendo: si potrà accertare l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del guidatore rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga che ci siano <accertate manifestazioni eclatanti> dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori. Dovrà però in questo caso motivare la decisione. Risultato finale: meglio avere in tasca il numero di casa del giudice di Cassazione che ha firmato la sentenza e chiamarlo per chiarimenti a qualsiasi ora. Del giorno e della notte.
Beppe Boni