Roma, 28 novembre 2016 - IL 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare, secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione (referendum confermativo, ovvero senza necessità di quorum), per il referendum costituzionale. Dunque, con un Sì o con un No, si potrà esprimere il proprio voto pro o contro la riforma del Senato. Il testo della riforma costituzionale è stato approvato dal Parlamento dopo sei letture (la famosa ‘navetta’): l’iter è iniziato al Senato l’8 aprile 2014 e si è concluso alla Camera il 12 aprile 2016. La riforma incide su 47 dei 139 articoli della Costituzione. In quattro puntate illustriamo i contenuti principali della riforma: oggi la composizione del Senato; domani poteri e funzioni delle Camere; mercoledì organi costituzionali e referendum; giovedì il rapporto tra Stato e Regioni e l’abolizione di Cnel e Province.
LA BASE e la parte più importante della riforma costituzionale che verrà sottoposta a referendum il prossimo 4 dicembre è il superamento del bicameralismo perfetto o paritario. Oggi, infatti, la Camera e il Senato svolgono le stesse funzioni, anche se separatamente: votano la fiducia al governo e una legge, per essere approvata, deve avere il sì di entrambe. Se il testo viene modificato dal Senato deve ritornare alla Camera e viceversa (è la cosiddetta “navetta parlamentare”). Con la riforma, il Senato non darà più la fiducia al governo e non seguirà più l’iter di molte leggi di cui sarà competente la sola Camera dei Deputati (rinviamo l’esame delle competenze del Senato a un’altra puntata). La composizione (artt. 57-59)
Oggi il Senato è composto da 320 senatori. Cinque sono senatori a vita, nominati dal Capo dello Stato (in realtà sono 4 senatori a vita più un presidente emerito, l’ex presidente della Repubblica Napolitano) e 315 sono senatori eletti a suffragio universale diretto, anche se nel 2013 sono stati eletti con una legge elettorale, il Porcellum (concede il 55% dei seggi alle coalizioni vincenti nelle 20 regioni e il 45% dei seggi alle altre liste, regione per regione), dichiarata incostituzionale dalla Consulta. I nuovi senatori saranno invece cento, non più eletti direttamente ma scelti dalle assemblee regionali tra i consiglieri che li compongono e tra i sindaci della regione. In tutto, si tratterà di 95 senatori eletti (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) e cinque senatori nominati dal Capo dello Stato ma solo per 7 anni, dunque non più a vita, e non rinnovabili. Alla fine del loro mandato, gli ex Presidenti della Repubblica saranno, invece, proprio come accade ora, senatori a vita. Il numero totale dei membri del nuovo Senato, quindi, potrà diventare superiore di qualche unità rispetto ai cento teorici.
Il metodo di elezione (art. 57)
Ogni consiglio regionale (e le province autonome di Trento e Bolzano) eleggerà senatore un sindaco del proprio territorio e uno o più consiglieri regionali in base alla popolazione. Nessuna Regione potrà avere meno di due senatori (il Molise, ad esempio, mentre la Lombardia, la regione italiana più popolosa, ne avrà 14, la Campania 9, il Lazio 8, 7 Piemonte, Veneto e Sicilia, 6 Emilia-Romagna e Puglia, 5 Toscana, 3 Calabria e Sardegna, 2 tutte le altre, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), il che vuol dire un sindaco e un consigliere.
Si tratta, dunque, di una forma di elezione ‘indiretta’. Ma dopo una lunga battaglia parlamentare condotta dalla minoranza del Pd, è stato inserito un comma, il V, sempre all’art. 57, che parla di obbligo di eleggere i futuri senatori «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi». Il governo ha assicurato che recepirà, quando si tratterà di scrivere, con legge ordinaria entro sei mesi dall’approvazione della riforma, la legge elettorale per il futuro Senato, il V comma dell’art. 57 e di tener conto del voto diretto dei cittadini. Come, però, questo avverrà (indicazione diretta sulla scheda, listino ad hoc, etc) non è ancora chiaro. In ogni caso, la prima elezione del nuovo Senato avverrà sulla base della sola indicazione dei consigli regionali, se non ancora sciolti, e bisognerà adeguare alla nuove norme le 20 diverse leggi elettorali delle 20 regioni italiane. Scioglimento dell’assemblea
In ogni caso, i sindaci-senatori e i consiglieri-senatori restano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi consigli comunali e regionali. Di conseguenza, ci saranno continue elezioni per il Senato, causa le diverse date di scioglimento dei medesimi consigli. Ne consegue che l’assemblea del Senato non verrà mai sciolta completamente, né ogni cinque anni, come la Camera, né in via anticipata, ma periodicamente rinnovata. Elettorato attivo e passivo
Oggi servono 25 anni per essere elettori e 40 anni per essere eletti, al Senato. Domani basterà avere i 18 anni necessari per eleggere o essere eletti consiglieri-senatori. Immunità e indennità
L’immunità (autorizzazione della Camera di appartenenza per arresto e intercettazioni, art. 68) resterà tale. L’indennità è abolita, o meglio resta lo stipendio da sindaci o da consiglieri regionali mentre i senatori di nomina presidenziale non avranno alcuno stipendio. Ma diaria e rimborso spese per l’esercizio del mandato (circa 6 mila euro al mese) resteranno tali. Resta l’assenza di vincolo di mandato (art. 67): vuol dire che i senatori rappresentano la Nazione, come i deputati, non l’organo (i consigli regionali) che li ha eletti. L’art. 122 della riforma affida a una legge dello Stato il compito di fissare l’importo della retribuzione dei consiglieri regionali: iltetto massimo sarà lo stipendio dei sindaci capoluogo di Regione. Frequenza dei lavori
I nuovi senatori parteciperanno ai lavori del Senato compatibilmente con i loro impegni di sindaci o consiglieri regionali. La loro presenza a Roma, dunque, non sarà dunque assidua né costante ma limitata ad alcuni giorni al mese.