Lunedì 23 Dicembre 2024
ETTORE MARIA COLOMBO
Politica

Referendum, lo Stato prevale sulle Regioni. Cnel e Province non esistono più

Se passa la riforma, clausola di supremazia a favore del governo

Sede del Cnel (Imagoeconomica)

Il 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare, secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione (referendum confermativo, ovvero senza necessità di quorum),  per il referendum costituzionale. Dunque, con un Sì o con un No, si potrà esprimere il proprio voto pro o contro la riforma del Senato. Il testo della riforma costituzionale è stato approvato dal Parlamento dopo sei letture (la famosa ‘navetta’): l’iter è iniziato al Senato l’8 aprile 2014 e si è concluso alla Camera il 12 aprile 2016. La riforma incide su 47 dei 139 articoli della Costituzione. 

In quattro puntate abbiamo illustrato i contenuti della riforma: lunedì scorso la composizione del Senato; martedì scorso i poteri e funzioni delle Camere; ieri gli organi costituzionali e i referendum; oggi rapporto Stato-Regioni, abolizione del Cnel e delle Province.

UNA DELLE PRINCIPALI modifiche della riforma costituzionale riguarda la nuova divisione tra competenze regionali e dello Stato. Nell’attuale Costituzione, dopo la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001, le varie materie legislative sono divise in tre grandi ‘branche’: la prima di competenza dello Stato, la seconda di “competenze concorrenti”, cioè competenze miste tra Stato e Regioni, e una terza formata da competenze non nominate esplicitamente e che, dunque, sono di competenza regionale. Le materie “concorrenti” sono state considerate una delle principali cause dell’incertezza normativa che ha portato a una lunga serie di contenziosi tra Stato e Regioni presso la Corte costituzionale (circa 1500 negli ultimi 15 anni). La riforma, di fatto, elimina o limita le materie “concorrenti”, allunga la lista delle competenze statali esclusive, elenca le competenze regionali, lascia sempre a queste le competenze non esplicitamente citate.    Legislazione esclusiva (art. 117)

«La potestà legislativa – recita la Costituzione all’art. 117 – è esercitata dallo Stato nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con la Ue; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti alla Ue; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi». In tutti questi casi la legislazione esclusiva dello Stato, anche nella riforma, resta identica.    Materie concorrenti (art. 117)

Le competenze concorrenti ritornano, anche se sotto altra forma, anche nella riforma Renzi-Boschi. In alcune materie di esclusiva competenza dello Stato centrale, infatti, la riforma specifica che lo Stato si dovrà occupare solo di “disposizioni generali e comuni” o di “disposizioni di principio”, gli stessi termini usati attualmente. Lo Stato tornerà, però – pur se con una competenza “limitata”, simile alla vecchia competenza concorrente, cioè non “esclusiva”– ad avere molta più voce in capitolo su una lunga serie di materie e le Regioni molto meno. Le materie e i relativi poteri “concorrenti” che lo Stato eserciterà in materia esclusiva riguardano: energia, ricerca, opere pubbliche strategiche, salute, politiche sociali e di sicurezza alimentare, istruzione, disciplina giuridica del lavoro, associazioni tra Comuni, attività culturali, turismo, governo del territorio, sistema nazionale di Protezione civile (art. 117).   La «clausola di supremazia» 

Alla nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni si aggiunge l’introduzione della “clausola di supremazia”, una norma chiave che consente allo Stato di legiferare anche sulle materie di esclusiva competenza regionale quando lo richiede «la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale» (art. 117, III comma). Dalla clausola di supremazia sono escluse le cinque regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna) a meno che da sole non modifichino i loro stessi statuti regionali.   Province e Cnel (artt. 99 e 114)

L’abolizione del Cnel (Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro) e delle Province rappresentano tagli ai costi della politica. Il Cnel (art. 99), nato nel 1957 come luogo di mediazione tra le parti sociali e con funzioni di consulenza delle Camere, è diventato col passare dei decenni un ente sempre più residuale, poi del tutto inutile. Il suo costo è di 20 milioni l’anno, ma la sua abolizione non produrrebbe un risparmio equivalente, causa i suoi dipendenti che, trasferiti alla Corte dei Conti, pesano per 7 milioni annui. Anche le Province (art. 114) verrebbero abolite. Già la legge Delrio del 2014 ne ha prodotto la trasformazione in “enti di area vasta” insieme alle città metropolitane e ne ha cancellato le giunte provinciali, prevedendo che i consigli e i presidenti relativi vengano eletti non più dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali (elezione di secondo livello). Dal costo delle Province (320 milioni annui) si avrebbero risparmi per 163 milioni.    I costi della Politica (art. 122)

Tra gli altri risparmi, vi sono, sul fronte delle Regioni, due norme ad hoc: il divieto di finanziare i gruppi politici presenti nei consigli regionali e la riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali al livello di quello del sindaco del comune capoluogo di Regione, che però non sono uguali da Regione a Regione ma variano in base alle fasce demografiche. Il risparmio sui gruppi politici sarebbe nell’ordine dei 30 milioni annui mentre i circa 600 consiglieri regionali attuali perderebbero in media oltre la metà della propria indennità (circa 10mila euro lordi mensili). Escluse le regioni a statuto speciale, sarà una legge nazionale bicamerale a stabilire il taglio come pure a fissare i principi per promuovere l’equilibrio uomo/donna nella rappresentanza politica regionale. Infine, dopo una legge attuativa, si potrà arrivare alla rimozione di un governatore (art. 120) in caso di grave dissesto finanziario della sua Regione.  (4-fine)