Domenica 22 Dicembre 2024
ETTORE MARIA COLOMBO
Politica

Referendum, come cambia l'elezione del Presidente della Repubblica

Capo dello Stato, Consulta e referendum abrogativi: nuove regole se passa la Riforma

9 - Riforme costituzionali

Roma, 30 novembre 2016 - Il 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare, secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione (referendum confermativo, ovvero senza necessità di quorum), per il referendum costituzionale. Dunque, con un o con un No, si potrà esprimere il proprio voto pro o contro la riforma del Senato. Il testo della riforma costituzionale è stato approvato dal Parlamento dopo sei letture (la famosa ‘navetta’): l’iter è iniziato al Senato l’8 aprile 2014 e si è concluso alla Camera il 12 aprile 2016. La riforma incide su 47 dei 139 articoli della Costituzione. In quattro puntate illustriamo i contenuti principali della riforma: lunedì scorso la composizione del Senato; ieri i poteri e le funzioni delle Camere; oggi gli organi costituzionali e i referendum; domani il rapporto Stato-Regioni e l’abolizione di Cnel e Province. 

La riforma costituzionale del governo prevede una serie di altre modifiche all’ordinamento della Repubblica e alla Costituzione.

L’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83)

Se la riforma sarà approvata, il Capo dello Stato continuerà ad essere eletto in seduta comune da entrambi i rami del Parlamento. Ma dato che il Senato sarà composto, nella sua nuova formulazione, da cento membri (74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal Capo dello Stato per 7 anni), la platea di Grandi elettori sarà di 730 membri (630 deputati più cento senatori, in realtà 731: c’è un ex Capo dello Stato membro di diritto). Inoltre, proprio perché nel futuro Senato siederanno i consiglieri regionali vengono esclusi, dalla platea dei Grandi elettori, i delegati delle Regioni che, nella composizione attuale della platea portavano i Grandi elettori a mille circa (nel 2015 furono 1008: 630 deputati + 321 senatori + 58 eletti scelti dai consigli regionali).

Paradossalmente, a causa dell’ultima legge elettorale in vigore dal 2006, il Porcellum (abrogato dalla Consulta nel 2013), una maggioranza politica forte di una maggioranza semplice tra Camera e Senato o di una maggioranza assoluta nella sola Camera, poteva eleggersi il Capo dello Stato da sola. Regole scritte ai tempi del proporzionale della Prima Repubblica, infatti, oggi (art. 83) serve la maggioranza dei due terzi dei componenti ma, dal quarto scrutinio in poi, basta la maggioranza assoluta.

Eppure, nel 2013, la rielezione di Napolitano (primo caso nella storia repubblicana di rielezione) fu dovuta al fatto che i vari partiti non riuscivano a mettersi d’accordo. E pur eletto Napolitano (2013) al VI scrutinio e Mattarella (2015) al IV, ci sono stati casi in cui ci sono voluti moltissimi scrutini per elegggere un Capo di Stato fino al massimo di 23 per eleggere Leone (1971).

Con la riforma non solo cambia la platea dei Grandi elettori, che scende da 1008 a 730, ma cambiano i quorum. Nei primi tre scrutini sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal quarto scrutinio in poi la maggioranza dei tre quinti sempre dei componenti, mentre dal settimo in poi basterà la maggioranza dei tre quinti, ma dei presenti in aula. Uscire dall’aula, dunque, non peserà più come ora: basterà la maggioranza dei votanti e non più dei componenti per l’elezione, ma perché il voto sia valido dovrà essere presente la metà più uno degli aventi diritto (366 su 730).

Alcuni eccepiscono che, con la nuova legge elettorale, l’Italicum, a una manciata di deputati superiore ai 340 deputati (dati dal premio di maggioranza alla Camera) sarebbe possibile eleggere il nuovo Capo dello Stato con i tre quinti dei votanti dal VII scrutinio. Ma la ‘colpa’ sarebbe degli altri 400 assenti al momento del voto.

Elezione dei giudici della Consulta e Csm (art. 135)

Con la riforma cambia anche la modalità di elezione dei giudici della Coste costituzionale. Oggi, infatti, il Parlamento sceglie, in seduta comune, 5 giudici su 15 (altri 5 sono nominati dal Capo dello Stato e 5 dalle alte magistrature). Con la riforma, i giudici non saranno più eletti in seduta comune ma con votazioni separate: due dal Senato, tre dalla Camera. La scelta è dovuta alla necessità, causa la sproporzione tra Camera e Senato, di garantire di più il Senato. Per eleggere i membri laici del Csm i quorum restano identici.

Le leggi elettorali (artt. 73 e 134)

Alla Consulta la riforma conferma (art. 134) il potere di giudizio preventivo della legge elettorale (compresa l’attuale, l’Italicum), già previsto nel nuovo articolo 73. Ed è l’art. 73 che specifica come si fa ricorso: entro 10 giorni dall’approvazione, un terzo dei senatori o un quarto dei deputati (norma fatta chiaramente a favore di una o più minoranze parlamentari) può fare ricorso. La Consulta avrà 30 giorni di tempo per emettere il verdetto che, se negativo, vieterà l’entrata in vigore della legge elettorale.

Referendum e leggi di iniziativa popolare (artt. 71 e 75)

Cambiano le norme sui referendum. Quello abrogativo, cui si ricorre per abolire in parte o per intero una legge, rimane com’è ora, ma cambiano i quorum per renderlo valido: con 500mila firme serve la maggioranza degli aventi diritto al voto alle politiche, ma se si raggiungono le 800mila firme il quorum si abbassa al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni politiche (esempio: Politiche 2013: affluenza 75%, quorum referendario 38% circa). Resta il divieto di proporre referendum su leggi tributarie e di bilancio, amnistie, indulto e trattati internazionali.

La novità riguarda l’introduzione dei referendum ‘propositivi’, per introdurre nuove leggi, e ‘d’indirizzo’ (artt. 71 e 75 della Costituzione), ma si tratta di innovazioni, per ora, solo teoriche perché le modalità di funzionamento di entrambi questi istituti sono demandate, se approvata la riforma costituzionale, a una nuova legge costituzionale e a nuove leggi bicamerali ordinarie di attuazione degli stessi.

Novità anche per le leggi di iniziativa popolare: oggi per presentarne una servono 50mila firme, con la riforma saliranno a 150mila ma la legge d’iniziativa popolare dovrà essere esaminata e votata dal Parlamento (oggi è una facoltà). Saranno però i futuri regolamenti parlamentari a stabilire i tempi: per ora la novità è solo sulla carta.